| (Riduzione dell'orario di lavoro).
1. Il lavoratore che assiste o che scelga di assistere in
maniera esclusiva e continuativa una persona con
handicap in situazione di gravità accertata ai sensi
dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non
ricoverata a tempo pieno, sia essa coniuge, parente o affine
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entro il terzo grado, convivente, ha diritto di ottenere dal
datore di lavoro, indipendentemente da ogni disciplina
contrattuale, una riduzione fino al 50 per cento dell'orario
intero di lavoro per il tempo in cui dura l'assistenza al
soggetto con handicap.
2. Le modalità di fruizione della riduzione dell'orario di
lavoro sono definite dalla pubblica amministrazione e
concordate tra il datore di lavoro privato ed il lavoratore
dipendente.
3. Nella predisposizione di eventuali turni di lavoro deve
tenersi conto delle esigenze del lavoratore che assiste la
persona con handicap.
4. Ai fini del trattamento economico, previdenziale e di
quiescenza rapportato alla riduzione dell'orario di lavoro di
cui al presente articolo, si applicano le leggi, i regolamenti
e i contratti di lavoro in vigore.
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