| (Collocamento in aspettativa).
1. Il lavoratore che si trova nelle condizioni di cui
all'articolo 2 ha diritto di ottenere il collocamento in
aspettativa senza retribuzione per periodi di tempo non
superiori a diciotto mesi, a condizione che tra di essi
intercorra, comunque, un periodo di servizio attivo non
inferiore a sei mesi.
2. Del beneficio di cui al comma 1 il lavoratore può
fruire per non più di tre volte; successivamente può avvalersi
dell'agevolazione di cui all'articolo 2 della presente
legge.
3. I periodi di aspettativa sono utili ai fini del
trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di
servizio. Il versamento dei relativi contributi assistenziali
e previdenziali è a carico del datore di lavoro, con
integrazioni da parte dello Stato.
4. Il datore di lavoro, pubblico o privato, ha facoltà di
sostituire il lavoratore in aspettativa ricorrendo a contratti
di lavoro a tempo determinato.
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