| (Riduzione dell'aliquota IVA per l'acquisto di
autoveicoli).
1. Al fine di favorire la mobilità delle persone con
handicap, il coniuge, parente o affine entro il terzo
grado, o convivente, che assiste persone con handicap in
situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto di usufruire del
beneficio della riduzione al 4 per cento dell'aliquota
dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dall'articolo 1,
comma 3- bis, del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n.
263, per l'acquisto di autoveicoli.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa ogni sei
anni, solo per l'acquisto di un autoveicolo, di cilindrata non
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superiore ai 17 cavalli fiscali e per un solo autoveicolo
nell'ambito dello stesso nucleo familiare, e non può essere
concessa qualora l'handicappato sia già in possesso di
autovettura acquistata con le agevolazioni di cui all'articolo
1, comma 3- bis, del citato decreto-legge 29 maggio 1989,
n. 202.
3. Per le finalità di cui al comma 1, l'interessato, al
momento dell'acquisto, deve consegnare al venditore i seguenti
documenti in carta libera:
a) copia della certificazione dell'accertamento
dell' handicap effettuato dalla azienda sanitaria
locale ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104;
b) dichiarazione dell'acquirente circa
l'inesistenza delle situazioni ostative di cui al comma 2;
c) certificazione dalla quale risultino i
nominativi e le qualifiche sia della persona con
handicap che dell'acquirente.
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