| (Modifiche all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994,
n.724).
1. All'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.724,
come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 23 febbraio
1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 l'ultimo periodo è sostituito dai
seguenti: "E' esclusa la sanatoria degli abusi edilizi posti
in essere da soggetti sottoposti a procedimento penale per i
reati di cui agli articoli 416- bis o 648- bis del
codice penale, o da terzi per loro conto. Tale esclusione
viene meno nel caso in cui nei confronti dell'interessato sia
emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non
luogo a procedere, di proscioglimento, di assoluzione o
sentenza di annullamento ancorché con rinvio";
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b) al comma 4, quarto periodo, le parole: "dalla
data di entrata in vigore della presente legge" sono
sostituite dalle seguenti: "dalla data di scadenza del termine
per la presentazione della domanda";
c) al comma 4, dopo il penultimo periodo, è
inserito il seguente: "Le citate sanzioni non si applicano nel
caso in cui il versamento sia stato effettuato, nei termini,
per errore ad ufficio incompetente alla riscossione dello
stesso";
d) al comma 5, alla fine del terzo periodo, le
parole: "31 marzo 1995" sono sostituite dalle seguenti: "15
dicembre 1995, purché la domanda sia stata presentata nei
termini";
e) al comma 6, primo periodo, le parole: "31
marzo 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo
1996";
f) al comma 11, secondo periodo, le parole:
"Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre
1996";
g) al comma 13, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "Le regioni possono modificare, ai sensi di
quanto disposto dall'articolo 37 della legge 28 febbraio 1985,
n.47, e successive modificazioni, le norme di attuazione degli
articoli 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n.10. La
misura del contributo di concessione, in relazione alla
tipologia delle costruzioni, alla loro destinazione d'uso ed
alla loro localizzazione in riferimento all'ampiezza ed
all'andamento demografico dei comuni, nonché alle loro
caratteristiche geografiche, non può risultare è inferiore al
70 per cento di quello determinato secondo le norme vigenti
alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il
potere di legiferare in tal senso è esercitabile entro novanta
giorni dalla predetta data; decorso inutilmente tale termine,
si applicano le disposizioni vigenti alla medesima
data";
h) al comma 18 le parole: "modificativi di
quelli" sono sostituite dalle seguenti: "modificative di
quelle";
i) alla tabella B le parole: "10.000 a m",
riferite all'ultima tipologia di abuso, sono sostituite dalle
seguenti: "10.000 a mq oltre all'importo previsto fino a 750
mh3";
l) al titolo della tabella D sono soppresse
le parole: "e degli oneri concessori" e la parola: "dovuti" è
sostituita dalla seguente: "dovuta"; alle lettere a), b)
e c) sono soppresse le parole: "e degli oneri
concessori".
2. Ai fini della determinazione delle somme da
corrispondere a titolo di oblazione ai sensi dell'articolo 39
della legge 23 dicembre 1994, n.724, come modificato
dall'articolo 14 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n.85, è fatto salvo il quinto comma dell'articolo 34 della
legge 28 febbraio 1985, n.47, e successive
modificazioni.
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