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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


355
DDL0021-0007
Progetto di legge Camera n. 21 - testo presentato - (DDL13-21)
(suddiviso in 20 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C21. TESTIPDL
...C21.
...Decreto-legge 25 marzo 1996, n. 154, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 1996. Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata
Articolo 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC21 ZZ13 ZZDL ZZPR
  (Modifiche all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994,
                           n.724).
      1.  All'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.724,
  come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 23 febbraio
  1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
  marzo 1995, n. 85,  sono apportate le seguenti modifiche:
          a)  al comma 1 l'ultimo periodo è sostituito dai
  seguenti: "E' esclusa la sanatoria degli abusi edilizi posti
  in essere da soggetti sottoposti a procedimento penale per i
  reati di cui agli articoli 416- bis  o 648- bis  del
  codice penale, o da terzi per loro conto.  Tale esclusione
  viene meno nel caso in cui nei confronti dell'interessato sia
  emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non
  luogo a procedere, di proscioglimento, di assoluzione o
  sentenza di annullamento ancorché con rinvio";
 
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          b)  al comma 4, quarto periodo, le parole: "dalla
  data di entrata in vigore della presente legge" sono
  sostituite dalle seguenti: "dalla data di scadenza del termine
  per la presentazione della domanda";
          c)  al comma 4, dopo il penultimo periodo, è
  inserito il seguente: "Le citate sanzioni non si applicano nel
  caso in cui il versamento sia stato effettuato, nei termini,
  per errore ad ufficio incompetente alla riscossione dello
  stesso";
          d)  al comma 5, alla fine del terzo periodo, le
  parole: "31 marzo 1995" sono sostituite dalle seguenti: "15
  dicembre 1995, purché la domanda sia stata presentata nei
  termini";
          e)  al comma 6, primo periodo, le parole: "31
  marzo 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo
  1996";
          f)  al comma 11, secondo periodo, le parole:
  "Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
  legge" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre
  1996";
          g)  al comma 13, sono aggiunti, in fine, i
  seguenti periodi: "Le regioni possono modificare, ai sensi di
  quanto disposto dall'articolo 37 della legge 28 febbraio 1985,
  n.47, e successive modificazioni, le norme di attuazione degli
  articoli 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n.10.  La
  misura del contributo di concessione, in relazione alla
  tipologia delle costruzioni, alla loro destinazione d'uso ed
  alla loro localizzazione in riferimento all'ampiezza ed
  all'andamento demografico dei comuni, nonché alle loro
  caratteristiche geografiche, non può risultare è inferiore al
  70 per cento di quello determinato secondo le norme vigenti
  alla data di entrata in vigore della presente disposizione.  Il
  potere di legiferare in tal senso è esercitabile entro novanta
  giorni dalla predetta data; decorso inutilmente tale termine,
  si applicano le disposizioni vigenti alla medesima
  data";
          h)  al comma 18 le parole: "modificativi di
  quelli" sono sostituite dalle seguenti: "modificative di
  quelle";
          i)  alla tabella  B  le parole: "10.000 a m",
  riferite all'ultima tipologia di abuso, sono sostituite dalle
  seguenti: "10.000 a mq oltre all'importo previsto fino a 750
  mh3";
          l)  al titolo della tabella  D  sono soppresse
  le parole: "e degli oneri concessori" e la parola: "dovuti" è
  sostituita dalla seguente: "dovuta"; alle lettere  a), b)
  e  c)  sono soppresse le parole: "e degli oneri
  concessori".
      2.  Ai fini della determinazione delle somme da
  corrispondere a titolo di oblazione ai sensi dell'articolo 39
  della legge 23 dicembre 1994, n.724, come modificato
  dall'articolo 14 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.41,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
  n.85, è fatto salvo il quinto comma dell'articolo 34 della
  legge 28 febbraio 1985, n.47, e successive
  modificazioni.
 
DATA=960326 FASCID=DDL13-21 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0021 TOTPAG=0022 TOTDOC=0020 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= FDL PAGINIZ=0007 RIGINIZ=023 PAGFIN=0008 RIGFIN=057 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=002100 00 FASCIDC=13DDL0021 SORTNAV=0002100 000 00000 ZZDDLC21 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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