| (Agevolazioni fiscali).
1. Ogni imposta o tassa gravante sulla casa di abitazione
di proprietà della persona con handicap o su quella di
chi l'assiste continuativamente, genitori, parenti fino al
quarto grado o affidatari, è soppressa.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 25 del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e
donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990,
n. 346, è inserito il seguente:
"1- bis. L'imposta di successione e donazione non è
dovuta qualora sia istituito erede o legatario, ovvero sia
beneficiario di una donazione, un handicappato in situazione
di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5
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febbraio 1992, n. 104; qualunque associazione, fondazione,
istituzione o persona fisica che mette a disposizione di una
persona o di una associazione di persone con handicap
grave, ai sensi dell'articolo 4, della legge n. 104 del 1992,
immobili tesi ad altra utilità, beneficia di una esenzione
fiscale fino a lire 500 milioni dalle imposte e dalle tasse
relative agli atti di trasferimento".
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica alle
successioni apertesi e alle donazioni effettuate a partire
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. All'articolo 13- bis, comma 1, lettera f),
primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "e 500 mila" sono
aggiunte le seguenti: "; qualora beneficiario unico
dell'assicurazione sulla vita, di durata non inferiore a dieci
anni, sia persona con handicap in situazione di gravità
accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, il premio è deducibile nella misura del 50 per
cento sulla parte eccedente lire 2 milioni e cinquecentomila,
con il limite di lire 15 milioni annui, indicizzati. Il
contraente può essere il coniuge, un parente o un affine, il
tutore o il convivente, o persona estranea, che stipula il
contratto sottoscrivendolo con un'impresa assicurativa
aderente all'iniziativa promossa dall'Associazione nazionale
per le imprese assicurative (ANIA) per la previdenza
assicurativa degli handicappati; il controllo deve contenere
le agevolazioni particolari per assicurazioni sulla vita a
favore di beneficiario portatore di handicap.
L'indicizzazione viene calcolata sull'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie degli operai e impiegati a far data
dal 1^ gennaio 1999. Le rendite annue corrisposte al
beneficiario, in virtù del contratto di assicurazione, sono
esenti da ogni imposizione fiscale presente e futura".
5. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 del
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, è
abrogata.
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