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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3550
DDL0188-0010
Progetto di legge Camera n. 188 - testo presentato - (DDL13-188)
(suddiviso in 21 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C188. TESTIPDL
...C188.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC188 ZZ13 ZZPD ZZPR
                   (Agevolazioni fiscali).
     1.  Ogni imposta o tassa gravante sulla casa di abitazione
  di proprietà della persona con  handicap  o su quella di
  chi l'assiste continuativamente, genitori, parenti fino al
  quarto grado o affidatari, è soppressa.
     2.  Dopo il comma 1 dell'articolo 25 del testo unico delle
  disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e
  donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990,
  n. 346, è inserito il seguente:
     "1- bis.  L'imposta di successione e donazione non è
  dovuta qualora sia istituito erede o legatario, ovvero sia
  beneficiario di una donazione, un handicappato in situazione
  di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5
 
                               Pag. 8
 
  febbraio 1992, n. 104; qualunque associazione, fondazione,
  istituzione o persona fisica che mette a disposizione di una
  persona o di una associazione di persone con  handicap
  grave, ai sensi dell'articolo 4, della legge n. 104 del 1992,
  immobili tesi ad altra utilità, beneficia di una esenzione
  fiscale fino a lire 500 milioni dalle imposte e dalle tasse
  relative agli atti di trasferimento".
     3.  La disposizione di cui al comma 2 si applica alle
  successioni apertesi e alle donazioni effettuate a partire
  dalla data di entrata in vigore della presente legge.
     4.  All'articolo 13- bis,  comma 1, lettera  f),
  primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi,
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
  dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "e 500 mila" sono
  aggiunte le seguenti: "; qualora beneficiario unico
  dell'assicurazione sulla vita, di durata non inferiore a dieci
  anni, sia persona con  handicap  in situazione di gravità
  accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio
  1992, n. 104, il premio è deducibile nella misura del 50 per
  cento sulla parte eccedente lire 2 milioni e cinquecentomila,
  con il limite di lire 15 milioni annui, indicizzati.  Il
  contraente può essere il coniuge, un parente o un affine, il
  tutore o il convivente, o persona estranea, che stipula il
  contratto sottoscrivendolo con un'impresa assicurativa
  aderente all'iniziativa promossa dall'Associazione nazionale
  per le imprese assicurative (ANIA) per la previdenza
  assicurativa degli handicappati; il controllo deve contenere
  le agevolazioni particolari per assicurazioni sulla vita a
  favore di beneficiario portatore di  handicap.
  L'indicizzazione viene calcolata sull'indice dei prezzi al
  consumo per le famiglie degli operai e impiegati a far data
  dal 1^ gennaio 1999.  Le rendite annue corrisposte al
  beneficiario, in virtù del contratto di assicurazione, sono
  esenti da ogni imposizione fiscale presente e futura".
     5.  La lettera  c)  del comma 1 dell'articolo 3 del
  decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, è
  abrogata.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-188 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0188 TOTPAG=0014 TOTDOC=0021 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0007 RIGINIZ=020 PAGFIN=0008 RIGFIN=039 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=018800 00 FASCIDC=13DDL0188 SORTNAV=0018800 000 00000 ZZDDLC188 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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