| (Riduzione dell'aliquota IVA per l'acquisto di telefax,
computer, telefoni cellulari e ogni altro mezzo di
comunicazione).
1. Alle agevolazioni di cui all'articolo 4 sono
assoggettati gli acquisti di apparecchiature telefax,
computer, telefoni cellulari e ogni altro mezzo di
comunicazione da parte di soggetti non udenti e di tutti i
soggetti portatori di handicap.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'interessato, al
momento dell'acquisto, deve presentare una dichiarazione
rilasciata dalla azienda sanitaria locale, con l'indicazione
della limitazione cui è soggetta la persona con difficoltà di
comunicazione.
3. Nei casi in cui è previsto il pagamento di un canone
per l'utilizzo dei dispositivi di cui al presente articolo,
esso è ridotto del 50 per cento, indipendentemente dal reddito
individuale o dal reddito complessivo del nucleo familiare nel
quale la persona vive.
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