| (Sottoscrizione di scrittura privata).
1. Le persone con handicap, che a causa della
minorazione, accertata ai sensi del comma 3, sono
impossibilitate ad apporre la propria firma, possono
sottoscrivere scritture private con l'apposizione congiunta di
impronta digitale e di stampigliatura a timbro, recante
l'indicazione delle generalità e degli estremi di un valido
documento di identificazione, nonché della certificazione
prevista al comma 3.
2. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i
Ministri dell'interno e per la solidarietà sociale, con
proprio decreto, adotta un regolamento al fine di:
a) individuare gli atti o le categorie di atti per
i quali non è possibile apporre la sottoscrizione secondo le
modalità di cui al comma 1, in particolare quelli per i quali
il controllo immediato sull'identità personale costituisce
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connotato prevalente e quelli che si trasferiscono mediante
girata;
b) definire le modalità di apposizione delle
impronte digitali e della stampigliatura a timbro, nonché il
contenuto tipo di quest'ultima;
c) prevedere le disposizioni di coordinamento con
quelle di cui alle leggi 16 febbraio 1913, n. 89, e 4 gennaio
1968, n. 15, e con ogni altra disposizione vigente in
materia.
3. Le aziende sanitarie locali hanno il compito di
accertare la minorazione rilasciando la relativa
certificazione, che viene annotata in un apposito registro
conservato presso la medesima azienda sanitaria locale.
4. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
per la solidarietà sociale, emana un decreto con il quale è
istituito il registro delle annotazioni relativo alle persone
portatrici di handicap che non possono sottoscrivere e
sono disciplinate le modalità per l'accertamento della
minorazione.
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