Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3553
DDL0188-0013
Progetto di legge Camera n. 188 - testo presentato - (DDL13-188)
(suddiviso in 21 Unità Documento)
Unità Documento n.13 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C188. TESTIPDL
...C188.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 11.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC188 ZZ13 ZZPD ZZPR
             (Case-famiglia e centri diurni). 
     1.  Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
  presente legge le regioni e le province autonome di Trento e
  di Bolzano sono obbligate ad istituire case-famiglia e centri
  diurni per l'accoglienza e l'assistenza delle persone con
  handicap  in situazioni di gravità accertata ai sensi
  dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.  Tali
  centri e case famiglia, oltre a garantire l'accoglienza,
  devono garantire un opportuno itinerario
  socio-riabilitativo.
     2.  Il numero dei posti di accoglienza deve essere pari al
  fabbisogno individuato dalla banca dati di cui all'articolo 1
  e non inferiore allo  standard  medio europeo.
     3.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, con decreto del Ministro della sanità, di
  concerto con i Ministri dell'interno, per la solidarietà
 
                              Pag. 11
 
  sociale e per gli affari regionali, sentita la Conferenza
  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
  province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati gli
  standard  minimi delle prestazioni fornite dalle case
  famiglia e dai centri diurni di cui al comma 1.  In ogni caso,
  requisiti irrinunciabili per le case famiglia sono:
         a)  la presenza in esse di figure responsabili che
  scelgano di esercitare la funzione genitoriale paterna o
  materna, o almeno una delle due, nei confronti dei minori che
  accolgono, in maniera stabile, continuativa, senza limitazioni
  di orario, secondo il modello proprio della famiglia
  naturale;
         b)  un numero limitato di accoglienze tale da
  consentire l'instaurarsi di relazioni personali e
  individualizzate;
         c)  la possibilità di accoglienze disomogenee per
  età, sesso e condizioni di salute;
         d)  l'inserimento nei normali spazi di vita esterni
  alla struttura: scuola, attività ricreative e formative.
     4.  Le strutture ex manicomiali ospitanti handicappati
  gravissimi devono essere abolite e i degenti devono essere
  ospitati nelle strutture di cui al comma 1.
     5.  Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
  presente legge deve essere disposto il divieto di ricoverare
  persone con  handicap  in istituto, per collocarle, in via
  temporanea, nelle strutture di cui al comma 1.  Si può derogare
  a tale principio per finalità diagnostiche o riabilitative.  In
  tale caso i servizi verificano ogni tre mesi l'evoluzione
  dell'intervento diagnostico o riabilitativo, onde attivare,
  nel più breve tempo possibile, l'alternativa
  all'istituzionalizzazione.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-188 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0188 TOTPAG=0014 TOTDOC=0021 NDOC=0013 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0010 RIGINIZ=021 PAGFIN=0011 RIGFIN=032 UPAG=NO PAGEIN=10 PAGEFIN=11 SORTRES= SORTDDL=018800 00 FASCIDC=13DDL0188 SORTNAV=0018800 000 00000 ZZDDLC188 NDOC0013 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati