| (Case-famiglia e centri diurni).
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano sono obbligate ad istituire case-famiglia e centri
diurni per l'accoglienza e l'assistenza delle persone con
handicap in situazioni di gravità accertata ai sensi
dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali
centri e case famiglia, oltre a garantire l'accoglienza,
devono garantire un opportuno itinerario
socio-riabilitativo.
2. Il numero dei posti di accoglienza deve essere pari al
fabbisogno individuato dalla banca dati di cui all'articolo 1
e non inferiore allo standard medio europeo.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro della sanità, di
concerto con i Ministri dell'interno, per la solidarietà
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sociale e per gli affari regionali, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati gli
standard minimi delle prestazioni fornite dalle case
famiglia e dai centri diurni di cui al comma 1. In ogni caso,
requisiti irrinunciabili per le case famiglia sono:
a) la presenza in esse di figure responsabili che
scelgano di esercitare la funzione genitoriale paterna o
materna, o almeno una delle due, nei confronti dei minori che
accolgono, in maniera stabile, continuativa, senza limitazioni
di orario, secondo il modello proprio della famiglia
naturale;
b) un numero limitato di accoglienze tale da
consentire l'instaurarsi di relazioni personali e
individualizzate;
c) la possibilità di accoglienze disomogenee per
età, sesso e condizioni di salute;
d) l'inserimento nei normali spazi di vita esterni
alla struttura: scuola, attività ricreative e formative.
4. Le strutture ex manicomiali ospitanti handicappati
gravissimi devono essere abolite e i degenti devono essere
ospitati nelle strutture di cui al comma 1.
5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge deve essere disposto il divieto di ricoverare
persone con handicap in istituto, per collocarle, in via
temporanea, nelle strutture di cui al comma 1. Si può derogare
a tale principio per finalità diagnostiche o riabilitative. In
tale caso i servizi verificano ogni tre mesi l'evoluzione
dell'intervento diagnostico o riabilitativo, onde attivare,
nel più breve tempo possibile, l'alternativa
all'istituzionalizzazione.
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