| (Risorse economiche).
1. Le risorse economiche previste per i ricoveri in
istituti, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, debbono essere
destinate alla persona con handicap grave, o attraverso
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un bonus da utilizzare per aumentare la sua libertà
personale, o attraverso il potenziamento dei servizi di
assistenza domiciliare, e alla persona di sostegno alle
famiglie o a chi ha la tutela della persona con
handicap. Ogni intervento deve essere individualizzato e
costantemente controllato.
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