| (Diritti inalienabili delle
persone non autosufficienti).
1. I soggetti portatori di handicap grave o plurimo
e i loro familiari o tutori hanno diritto ad una migliore
qualità della vita, che deve essere vissuta con la massima
autonomia psicologica, fisica, di comunicazione, economica e
giuridica, nella propria abitazione, nell'ambito della propria
famiglia o nella comunità locale di abituale dimora, con le
garanzie stabilite dalle disposizioni internazionali,
nazionali e locali vigenti. Essi hanno diritto ad
un'assistenza plurispecialistica, prevista per tutto l'arco
delle 24 ore, svincolata dal reddito individuale o dal cumulo
dei redditi del nucleo familiare nel quale la persona vive.
Ove è possibile, la persona con handicap ha il diritto
di scegliere le persone che la assistono, scegliendo anche
un'eventuale continuità o sostituzione della persona o delle
persone stesse al fine di rispettare il diritto alla
privacy e al rapporto psicologico che si stabilisce tra
la persona con handicap e la persona, o le persone che
l'assistono.
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