| (Amministratore di sostegno).
1. Se una persona, di qualunque età, a causa di una
malattia, della scomparsa o della riduzione di facoltà fisiche
o mentali o sensoriali, o a causa dell'età avanzata, si trova
nell'impossibilità permanente o temporanea di avere libertà di
scelta per i propri interessi o per il patrimonio, il giudice
tutelare nomina, qualora non sia emessa sentenza di
interdizione o inabilitazione, un "amministratore di
sostegno".
2. La nomina di cui al comma 1 può essere fatta d'ufficio
dal giudice tutelare o a seguito di istanza di chiunque venga
a conoscenza di tale stato di difficoltà della persona.
3. L'amministratore di sostegno, il cui incarico cessa se
la malattia o l'inabilità regredisce, in caso di permanenza di
tale difficoltà ha un mandato di quattro anni, con poteri
determinati dal giudice tutelare.
4. Nel caso di contrasti tra il soggetto assistito e
l'amministratore di sostegno, oppure nel caso di contrasto tra
questo e i parenti o chi assiste la persona con
handicap, è chiamato a decidere il giudice tutelare.
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