| (Copertura finanziaria).
1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della
presente legge si provvede con gli ordinari stanziamenti di
bilancio previsti per la spesa nel settore sociale, sanitario
e riabilitativo, delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano; con i finanziamenti dell'Unione europea
per interventi e progetti in favore del miglioramento della
qualità della vita; con i risparmi realizzati ai sensi
dell'articolo 17 e, per l'importo di lire mille miliardi
rivalutabili annualmente, con la quota, attribuita allo Stato
per attività sociali ed assistenziali, dell'8 per mille del
gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei ministri.
| |