| Onorevoli Colleghi! - Già nella precedente legislatura,
e precisamente nel settembre 1995, l'onorevole Cornacchione,
rappresentante del partito socialdemocratico italiano in seno
al gruppo parlamentare progressista federativo, ha presentato
una analoga proposta di legge relativa all'abolizione delle
tasse sulla prima casa di abitazione.
Il Tribunale costituzionale tedesco ha emesso una sentenza
con la quale sono state cancellate le imposte sulla prima
casa: dal 1997 in Germania non si pagherà più l'imposta sulla
casa abitata dai proprietari; il Parlamento tedesco ha tempo
fino a tutto il 1996 per adeguare il sistema fiscale alle
nuove direttive del Tribunale costituzionale.
Appare opportuno che anche il Parlamento italiano si
occupi, in via prioritaria, di questo problema che ha grande
rilevanza sociale nel nostro Paese.
Del resto l'articolo 53 della Costituzione afferma che
"Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in
ragione della loro capacità contributiva. Il sistema
tributario è informato a criteri di progressività". Quindi, la
tassazione di ciascun soggetto dipende dall'entità del proprio
reddito.
Ora va osservato che il proprietario residente in una casa
non consegue redditi reali dal proprio appartamento e pertanto
non c'è alcuna ragione per tassazioni al riguardo.
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D'altra parte, è davvero significativo che la stessa
Costituzione, all'articolo 47, secondo comma, reciti
testualmente che la Repubblica "favorisce l'accesso del
risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione...". Ed in
effetti tutta una serie di leggi è venuta, in questo
dopoguerra, a sostenere e ad incentivare l'edilizia economica
e popolare.
Quindi, se allo Stato ed agli altri enti locali occorre
denaro, si facciano pagare le tasse secondo equità,
recuperando con ogni possibile mezzo l'evasione fiscale, ma
certamente non appare giusto continuare a colpire masse di
italiani che si sono sobbarcati penosi mutui e sacrifici vari
per conseguire la proprietà di un bene essenziale e primario,
la casa, secondo quanto dettato dalla Costituzione. Tanto più
che ogni persona ha diritto ad un minimo di spazio vitale.
Ed allora un criterio potrebbe essere quello di escludere
ogni tassazione sulla casa in ragione di 50 metri quadrati di
superficie utile per persona (50 metri quadrati che potrebbero
rappresentare un parametro di sufficiente vivibilità per ogni
individuo).
Pertanto, ad esempio, una famiglia di quattro componenti
avrebbe una esenzione dalle tasse sulla prima casa per
complessivi 200 metri quadrati. Qualora tale famiglia avesse,
in ipotesi, un'abitazione di 230 metri quadrati, pagherebbe le
tasse sulla casa solo per 30 metri quadrati di differenza.
Questo criterio avrebbe il pregio di evitare possibili
furberie, come l'eventuale intestazione di una casa per ogni
componente di una stessa famiglia, con l'aberrante conseguenza
di più prime case non tassabili. Inoltre, risponderebbe
all'esigenza di uguaglianza tra i cittadini, portando in
sostanza ad un abbattimento generalizzato delle tasse sulla
prima casa.
Ma non sempre all'uguaglianza corrisponde l'equità; ed
allora, anche per tener conto, almeno parzialmente, del
bisogno assoluto da parte dello Stato di denaro, forse
potrebbe essere più opportuna una legge che tendesse ad
abolire le tasse sulla prima casa, con la sola esclusione
delle cosiddette case di lusso (abitazioni signorili, ville,
castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici,
eccetera).
Ciò premesso, sul piano pratico il criterio distintivo più
equo sembra essere quello di eliminare le tasse sulla casa
effettivamente abitata dai proprietari limitatamente alle
seguenti categorie catastali:
A/2 - Abitazioni di tipo civile.
A/3 - Abitazioni di tipo economico.
A/4 - Abitazioni di tipo popolare.
A/5 - Abitazioni di tipo ultrapopolare.
A/6 - Abitazioni di tipo rurale.
A/7 - Abitazioni in villini.
Pertanto, le abitazioni appartenenti alle categorie
catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 verrebbero a godere
dell'integrale esenzione dall'IRPEF (testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986) e dall'ICI (decreto legislativo n.
504 del 1992), ovviamente a condizione che queste abitazioni
siano destinate, e limitatamente al periodo di destinazione, a
prima casa effettivamente utilizzata a tale scopo. Analoga
integrale esenzione ovviamente riguarderebbe anche le imposte
relative all'acquisto della prima casa (decreto-legge 22
maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 243).
La presente proposta di legge non ha certo la presunzione
di essere al riguardo la migliore possibile in assoluto, ma
comunque vuole almeno porre con decisione a tutte le altre
forze politiche il problema, non più sopportabile, della
palese iniquità delle tassazioni sulla prima casa di
abitazione. Vengono avanzati, come si è visto, due possibili
criteri di applicazione, con un'opzione verso il secondo, ma
con l'auspicio che il dibattito possa portare eventualmente ad
una soluzione ancora migliore.
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