| 1. Le abitazioni appartenenti alle categorie catastali
A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 godono dell'integrale esenzione
dalle imposte di cui al testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, ed al decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, a condizione che siano destinate, e
limitatamente al periodo di destinazione, a prima casa
effettivamente utilizzata a tale scopo.
2. Le abitazioni di cui al comma 1 godono altresì
dell'integrale esenzione dalle imposte di cui al decreto-legge
22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 243, sempre a condizione che siano
destinate a prima casa effettivamente utilizzata a tale
scopo.
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