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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3569
DDL0191-0002
Progetto di legge Camera n. 191 - testo presentato - (DDL13-191)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C191. TESTIPDL
...C191.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC191 ZZ13 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! - La necessità di salvaguardare
  l'ambiente costituisce una priorità ormai da tutti
  riconosciuta.
     La presentazione della presente proposta di legge è
  connessa all'opportunità di valutare se il nostro patrimonio
  forestale svolga in modo adeguato il fascio di funzioni con le
  quali la foresta provvede a mantenere in equilibrio
  l'ecosistema delle nostre valli.
     Dal primo inventario forestale, completato nel 1986 dal
  Corpo forestale dello Stato, risulta che la superficie
  forestale è di ettari 8.675.100, così ripartiti: fustaia,
  ettari 2.178.900 (25,1 per cento); ceduo, ettari 3.673.800
  (42,3 per cento); formazioni particolari, produzioni speciali,
  altre superfici, ettari 2.822.400 (36,6 per cento).
     Secondo le statistiche della FAO, le produzioni legnose
  medie annue per ettaro, in Italia, sono di circa 3 metri cubi,
  mentre in Germania salgono a circa 5,65 metri cubi.
     Eppure l'Italia usufruisce di un'irradiazione solare
  certamente superiore a quella disponibile in Germania.
     La bassa produttività, in Italia, è dovuta alla notevole
  estensione dei boschi cedui.  In Germania, invece, le fustaie
  prevalgono largamente interessando l'89 per cento della
  superficie forestale all'ovest e il 91,50 per cento all'est; e
  ciò eleva la produttività.  Per produrre un metro cubo di legno
  occorrono anche 820 metri cubi di anidride carbonica assorbita
  dall'atmosfera; perciò la produzione legnosa riduce il tasso
  di anidride carbonica nell'atmosfera.  Per di più, l'anidride
  carbonica stivata nel legno è esclusa dal suo ciclo se il
  legno non è bruciato.
 
                               Pag. 2
 
     Inoltre, la produzione di bioenergia delle foreste
  condiziona la conservazione e la fertilità del suolo, la
  regimazione delle acque meteoriche e il rimpinguamento delle
  falde freatiche, rende ameno il paesaggio e incrementa la vita
  animale.
     Alcuni privati hanno già realizzato nel nostro Paese
  interventi silvicolturali dimostrando la fattibilità e
  l'utilità della pratica di restauro delle foreste nei boschi
  cedui.
     Valga l'esempio del "Rotary Club" di Parma che, con fondi
  propri, attuando il dirado selettivo di un bosco ceduo,
  radicato nel Cornigliese (Parma), ha avviato il restauro
  naturale della foresta, per farla divenire, col fluire degli
  anni, simile a quella preesistente alla ceduazione.
     In seguito, anche per ottenere un legittimo ritorno
  d'immagine, la Federazione italiana delle industrie del legno,
  del sughero, del mobile e dell'arredamento (Federlegno-Arredo)
  e il Comitato organizzatore del salone del mobile italiano
  (Cosmit) di Milano hanno risposto all'invito del "Rotary Club"
  e hanno finanziato, con novanta milioni di lire, il restauro
  delle foreste su diciotto ettari di boschi cedui al Passo
  dello Zovallo di Bedonia (Parma); nell'anno 1993 sono stati
  programmati interventi su circa 266 boschi cedui posti nel
  parmense, in Brianza e in provincia di Reggio Emilia, con una
  spesa di oltre un miliardo di lire, compresi i contributi
  comunitari.
     Al fine di incrementare questi interventi e diffondere la
  pratica dei restauri delle foreste nei boschi cedui dalle Alpi
  agli Appennini da parte di singoli e di società private, pare
  opportuno estendere i benefìci previsti dalla legge 2 agosto
  1982, n. 512, anche alle somme spese per i restauri delle
  foreste, come disposto con legge 6 dicembre 1991, n. 394, per
  le elargizioni in denaro a favore degli enti parco.
     Lo Stato, oltre a promuovere la salvaguardia
  dell'ambiente, beneficerà di alcuni vantaggi.
     In sintesi, per ogni 100 lire di spese, 50 lire
  proverrebbero dai contributi comunitari, 25 lire sarebbero
  offerte dai privati e dagli  sponsor  e 25 lire sarebbero
  conseguenti alla defiscalizzazione.
     Peraltro alle somme fatturate per i lavori di restauro si
  applica l'aliquota IVA del 19 per cento; pertanto lo Stato per
  ogni 100 lire di lavori avrebbe un costo reale di 6 lire, in
  quanto 19 lire sarebbero recuperate con l'imposta IVA.
     Inoltre le agevolazioni comunitarie consentirebbero il
  ritorno di parte dei fondi che lo Stato italiano versa alla
  Comunità stessa.  Altri e ben più positivi riscontri sono dati
  dalla creazione di nuovi posti di lavoro, a costo zero, in
  zone in cui occorre sostenere l'attiva presenza dell'uomo, e
  l'agricoltore potrà migliorare il bilancio della sua azienda
  di montagna prestando la sua opera per restaurare la foresta
  nei boschi cedui.
     Il Corpo forestale dello Stato, giusta la legge 8 luglio
  1986, n. 349, avrà il compito di controllare il corretto
  investimento nell'ambiente di una quota del prodotto interno
  lordo; di garantire ai privati, agli  sponsor  ed a quanti
  li hanno attivati l'avvenuta esecuzione dei lavori, nonché di
  certificare il restauro delle foreste nei boschi cedui per
  consentire, ai loro proprietari, di fruire dell'esenzione, per
  venticinque anni, dall'imposta locale sul reddito
  dominicale.
     Si rendono necessarie due differenti esplicite norme, a
  seconda che si tratti di privati contribuenti o di imprese
  vere e proprie; per quanto si riferisce ai privati
  contribuenti si propone l'inserimento della fattispecie
  oggetto della presente proposta di legge fra gli oneri
  deducibili mediante l'aggiunta di una lettera  l-bis)  al
  comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui
  redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
  22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; per
  quanto si riferisce alle imprese si prevede la totale
  deducibilità delle spese sostenute per il restauro delle
  foreste nei boschi cedui con l'inserimento, nell'articolo 65
  del citato testo unico, tra gli oneri di utilità sociale, del
  richiamo anche delle spese di cui alla lettera  l-bis)
  del comma 1 dell'articolo 10.
 
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