| (Disposizioni varie in materia di sanatoria e
d'intervento
nelle zone interessate dall'abusivismo).
1. Per le modalità di riscossione e versamento
dell'oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi sono fatti
salvi gli effetti dei decreti del Ministro delle finanze in
data 31 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.207 del 5 settembre 1994, e in data 13 ottobre 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.244 del 18 ottobre
1994, ad esclusione dei termini per il versamento dell'importo
fisso e della restante parte dell'oblazione previsti
dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.724. Con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
dei lavori pubblici e del tesoro, da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità
ed i termini per il versamento dell'oblazione per la
definizione delle violazioni edilizie da parte dei soggetti
non residenti in Italia. I suddetti termini per il versamento
dell'acconto dell'oblazione sono fissati in trenta giorni
dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta
Ufficiale; per la rateizzazione della restante parte
dell'oblazione sono fissati rispettivamente a 60, 90, 120, 180
e 210 giorni dal versamento dell'acconto e per il
versamento degli oneri di concessione allo scadere di trenta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto.
2. Per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di
cui alla legge 29 giugno 1939, n.1497, e al decreto-legge 27
giugno 1985, n.312, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1985, n.431, il versamento dell'oblazione non esime
dall'applicazione dell'indennità risarcitoria prevista
dall'articolo 15 della citata legge n.1497 del 1939.
3. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con
il Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono stabilite le modalità di rimborso delle differenze non
dovute e versate a titolo di oblazione. Coloro che hanno
presentato domanda di concessione in sanatoria entro il 30
giugno 1987, per la quale il sindaco ha espresso provvedimento
di diniego, ed hanno riproposto la domanda ai sensi
dell'articolo 39 della citata legge n.724 del 1994, e
successive modificazioni, per il medesimo immobile, possono
compensare il credito a loro favore scaturito dal diniego
della prima domanda di condono edilizio con il debito derivato
dal nuovo calcolo dell'oblazione relativa alla domanda di
condono inoltrata ai sensi del medesimo articolo 39.
All'eventuale relativa spesa si provvede anche mediante
utilizzo di quota parte del gettito eccedente l'importo di
lire 2.550 miliardi e di lire 6.915 miliardi, rispettivamente
per gli anni 1994 e 1995, derivante dal pagamento delle
oblazioni previste dall'articolo 39 della legge 23 dicembre
1994, n.724. La quota eccedente tali importi, versata
all'entrata dello Stato, è riassegnata, limitatamente alla
misura necessaria a coprire gli oneri derivanti dai rimborsi
previsti dal presente comma, con decreto del Ministro del
tesoro, su apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici.
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4. I comuni sono tenuti ad iscrivere nei propri bilanci
le somme versate a titolo di oneri concessori per la sanatoria
degli abusi edilizi in un apposito capitolo del titolo IV
dell'entrata. Le somme relative sono impegnate in un apposito
capitolo del titolo II della spesa. I comuni possono
utilizzare le relative somme per far fronte ai costi di
istruttoria delle domande di concessione o di autorizzazione
in sanatoria, per anticipare i costi per interventi di
demolizione delle opere di cui agli articoli 32 e 33 della
legge 28 febbraio 1985, n.47, e successive modificazioni, per
le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché per
gli interventi di risanamento urbano ed ambientale delle aree
interessate dall'abusivismo. I comuni che, ai sensi
dell'articolo 39, comma 9, della legge 23 dicembre 1994,
n.724, hanno adottato provvedimenti per consentire la
realizzazione di opere di urbanizzazione con scorporo delle
aliquote, possono utilizzare una quota parte delle somme
vincolate per la costituzione di un apposito fondo di garanzia
per l'autorecupero, con l'obiettivo di sostenere l'azione
delle forme consortili costituitesi e di integrare i progetti
relativi alle predette opere con progetti di intervento
comunale.
5. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle
concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i fondi
all'uopo accantonati per progetti finalizzati da svolgere
oltre l'orario di lavoro ordinario, ovvero nell'ambito dei
lavori socialmente utili. I comuni possono anche avvalersi di
liberi professionisti o di strutture di consulenze e
servizi.
6. La concessione di indennizzi, ai sensi della
legislazione sulle calamità naturali, è esclusa nei casi in
cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente
in zone alluvionali; la citata concessione di indennizzi è
altresì esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche
senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia
intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985,
n.47, e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Non possono formare oggetto di sanatoria, di cui
all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.724, come
integrato dal presente decreto, le costruzioni abusive
realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo distrutto o
danneggiato per cause naturali o atti volontari, fermi
restando i divieti previsti nei commi quarto e quinto
dell'articolo 9 della legge 1^ marzo 1975, n.47, e
successive modifiche e integrazioni.
8. Ai fini della relazione prevista dal comma 3
dell'articolo 13 del decreto-legge 12 gennaio 1988, n.2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988,
n.68, i comuni riferiscono annualmente al Ministero dei lavori
pubblici sull'utilizzazione dei fondi di cui al comma 4.
9. La tipologia di abuso di cui al numero 4 della tabella
allegata alla legge 28 febbraio 1985, n.47, deve intendersi
applicabile anche agli abusi consistenti in mutamenti di
destinazione d'uso eseguiti senza opere edilizie.
10. I nuclei abusivi di costruzioni residenziali sanate o
in corso di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985,
n.47, e successive modificazioni, che non siano stati ancora
oggetto di recupero urbanistico a mezzo di variante agli
strumenti urbanistici, di cui all'articolo 29 della stessa
legge, dovranno essere regolarizzati dai comuni entro novanta
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giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sulla base della normativa
regionale specificamente adottata.
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