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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


357
DDL0021-0009
Progetto di legge Camera n. 21 - testo presentato - (DDL13-21)
(suddiviso in 20 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C21. TESTIPDL
...C21.
...Decreto-legge 25 marzo 1996, n. 154, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 1996. Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata
Articolo 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC21 ZZ13 ZZDL ZZPR
  (Disposizioni varie in materia di sanatoria e
                         d'intervento
           nelle zone interessate dall'abusivismo).
      1.  Per le modalità di riscossione e versamento
  dell'oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi sono fatti
  salvi gli effetti dei decreti del Ministro delle finanze in
  data 31 agosto 1994, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale
  n.207 del 5 settembre 1994, e in data 13 ottobre 1994,
  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n.244 del 18 ottobre
  1994, ad esclusione dei termini per il versamento dell'importo
  fisso e della restante parte dell'oblazione previsti
  dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.724.  Con
  decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
  dei lavori pubblici e del tesoro, da emanarsi entro sessanta
  giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
  conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità
  ed i termini per il versamento dell'oblazione per la
  definizione delle violazioni edilizie da parte dei soggetti
  non residenti in Italia.  I suddetti termini per il versamento
  dell'acconto dell'oblazione sono fissati in trenta giorni
  dalla data di pubblicazione del decreto nella  Gazzetta
  Ufficiale;  per la rateizzazione della restante parte
  dell'oblazione sono fissati rispettivamente a 60, 90, 120, 180
  e 210 giorni dal versamento dell'acconto  e per il
  versamento degli oneri di concessione allo scadere di trenta
  giorni dalla data di pubblicazione nella  Gazzetta
  Ufficiale  del decreto.
      2.  Per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di
  cui alla legge 29 giugno 1939, n.1497, e al decreto-legge 27
  giugno 1985, n.312, convertito, con modificazioni, dalla legge
  8 agosto 1985, n.431, il versamento dell'oblazione non esime
  dall'applicazione dell'indennità risarcitoria prevista
  dall'articolo 15 della citata legge n.1497 del 1939.
      3.  Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con
  il Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta
  giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
  sono stabilite le modalità di rimborso delle differenze non
  dovute e versate a titolo di oblazione.  Coloro che hanno
  presentato domanda di concessione in sanatoria entro il 30
  giugno 1987, per la quale il sindaco ha espresso provvedimento
  di diniego, ed hanno riproposto la domanda ai sensi
  dell'articolo 39 della citata legge n.724 del 1994, e
  successive modificazioni, per il medesimo immobile, possono
  compensare il credito a loro favore scaturito dal diniego
  della prima domanda di condono edilizio con il debito derivato
  dal nuovo calcolo dell'oblazione relativa alla domanda di
  condono inoltrata ai sensi del medesimo articolo 39.
  All'eventuale relativa spesa si provvede anche mediante
  utilizzo di quota parte del gettito eccedente l'importo di
  lire 2.550 miliardi e di lire 6.915 miliardi, rispettivamente
  per gli anni 1994 e 1995, derivante dal pagamento delle
  oblazioni previste dall'articolo 39 della legge 23 dicembre
  1994, n.724.  La quota eccedente tali importi, versata
  all'entrata dello Stato, è riassegnata, limitatamente alla
  misura necessaria a coprire gli oneri derivanti dai rimborsi
  previsti dal presente comma,  con decreto del Ministro del
  tesoro, su apposito capitolo dello stato di previsione del
  Ministero dei lavori pubblici.
 
                              Pag. 10
 
      4.  I comuni sono tenuti ad iscrivere nei propri bilanci
  le somme versate a titolo di oneri concessori per la sanatoria
  degli abusi edilizi in un apposito capitolo del titolo IV
  dell'entrata.  Le somme relative sono impegnate in un apposito
  capitolo del titolo II della spesa.  I comuni possono
  utilizzare le relative somme per far fronte ai costi di
  istruttoria delle domande di concessione o di autorizzazione
  in sanatoria, per anticipare i costi per interventi di
  demolizione delle opere di cui agli articoli 32 e 33 della
  legge 28 febbraio 1985, n.47, e successive modificazioni, per
  le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché per
  gli interventi di risanamento urbano ed ambientale delle aree
  interessate dall'abusivismo.  I comuni che, ai sensi
  dell'articolo 39, comma 9, della legge 23 dicembre 1994,
  n.724, hanno adottato provvedimenti per consentire la
  realizzazione di opere di urbanizzazione con scorporo delle
  aliquote, possono utilizzare una quota parte delle somme
  vincolate per la costituzione di un apposito fondo di garanzia
  per l'autorecupero, con l'obiettivo di sostenere l'azione
  delle forme consortili costituitesi e di integrare i progetti
  relativi alle predette opere con progetti di intervento
  comunale.
      5.  Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle
  concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i fondi
  all'uopo accantonati per progetti finalizzati da svolgere
  oltre l'orario di lavoro ordinario, ovvero nell'ambito dei
  lavori socialmente utili.  I comuni possono anche avvalersi di
  liberi professionisti o di strutture di consulenze e
  servizi.
      6.  La concessione di indennizzi, ai sensi della
  legislazione sulle calamità naturali, è esclusa nei casi in
  cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente
  in zone alluvionali; la citata concessione di indennizzi è
  altresì esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche
  senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia
  intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985,
  n.47, e successive modificazioni ed integrazioni.
      7.  Non possono formare oggetto di sanatoria, di cui
  all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.724, come
  integrato dal presente decreto, le costruzioni abusive
  realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo distrutto o
  danneggiato per cause naturali o atti volontari, fermi
  restando i divieti previsti nei commi quarto e quinto
  dell'articolo 9 della legge 1^ marzo 1975, n.47, e
  successive modifiche e integrazioni.
      8.  Ai fini della relazione prevista dal comma 3
  dell'articolo 13 del decreto-legge 12 gennaio 1988, n.2,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988,
  n.68, i comuni riferiscono annualmente al Ministero dei lavori
  pubblici sull'utilizzazione dei fondi di cui al comma 4.
      9.  La tipologia di abuso di cui al numero 4 della tabella
  allegata alla legge 28 febbraio 1985, n.47, deve intendersi
  applicabile anche agli abusi consistenti in mutamenti di
  destinazione d'uso eseguiti senza opere edilizie.
      10.  I nuclei abusivi di costruzioni residenziali sanate o
  in corso di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985,
  n.47, e successive modificazioni, che non siano stati ancora
  oggetto di recupero urbanistico a mezzo di variante agli
  strumenti urbanistici, di cui all'articolo 29 della stessa
  legge, dovranno essere regolarizzati dai comuni entro novanta
 
                              Pag. 11
 
  giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
  conversione del presente decreto, sulla base della normativa
  regionale specificamente adottata.
 
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