| 1. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 10
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:
" l-bis) le spese sostenute per il restauro
dell'alto fusto nei boschi cedui, con l'avviamento all'alto
fusto nei boschi cedui esistenti, il miglioramento delle
fustaie esistenti e la redazione dei piani di gestione e
conservazione delle foreste nonché le erogazioni liberali ed i
contributi versati ad enti o istituzioni pubbliche o
associazioni legalmente riconosciuti o loro consorzi che,
senza scopo di lucro, svolgono e promuovono le attività di cui
sopra finalizzate alla tutela e al miglioramento
dell'ambiente. Le spese sostenute devono risultare da apposita
certificazione rilasciata dal Corpo forestale dello Stato
competente per territorio previo accertamento della loro
congruità. Allo stesso Corpo forestale regionale è demandato
il compito di stabilire i tempi e i modi di attuazione dei
restauri, dei miglioramenti e dei piani di gestione e
conservazione di cui sopra nonché di vigilare sulla effettiva
destinazione agli scopi preindicati delle erogazioni liberali
fatte agli enti o istituzioni pubbliche o associazioni
legalmente riconosciuti e loro consorzi".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 65 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il
seguente:
"2- bis. Le spese, le erogazioni liberali ed i
contributi di cui alla lettera l-bis) del comma 1
dell'articolo 10 sono deducibili nei limiti ed alle condizioni
ivi indicati".
| |