| (Princìpi sulla produzione del
diritto dell'ambiente).
1. La presente legge stabilisce i princìpi in tema di
tutela dell'ambiente in attuazione degli articoli 2, 3, 9, 32,
41, 42 e 44 della Costituzione e nel rispetto del Trattato
istitutivo dell'Unione europea, ratificato con legge 3
novembre 1992, n. 454.
2. Le leggi della Repubblica non possono introdurre
deroghe ai princìpi della presente legge, se non mediante
espressa modificazione delle sue disposizioni, assicurando
comunque l'adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa
in materia di politica ambientale della Unione europea.
3. L'adeguamento al diritto comunitario della normativa in
materia di ambiente si informa alle disposizioni stabilite
dalla presente legge.
4. Le disposizioni di cui alla presente legge
costituiscono norme generali regolatrici della materia
nell'adozione degli atti normativi, degli atti di indirizzo e
cordinamento e dei provvedimenti di natura contingibile ed
urgente.
5. I princìpi desumibili dalla presente legge
costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117
della Costituzione. Tali princìpi costituiscono, altresì, per
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le regioni a statuto speciale e per le province autonome di
Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma
economico-sociale della Repubblica.
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