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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3577
DDL0192-0007
Progetto di legge Camera n. 192 - testo presentato - (DDL13-192)
(suddiviso in 98 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.13 dello stampato)
...C192. TESTIPDL
...C192.
...PROPOSTA DI LEGGE -
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC192 ZZ13 ZZPD ZZPR
         (Princìpi sulla produzione e sull'efficacia
                delle disposizioni tecniche).
     1.  Sono disposizioni tecniche quelle emanate dagli organi
  di normalizzazione di cui all'allegato II alla direttiva
  83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983.  Sono altresì
  disposizioni tecniche quelle che:
         a)  rispettano i princìpi della presente legge;
         b)  sono state emanate da organi
  tecnico-scientifici, composti sulla base di criteri di
  competenza, correttezza ed imparzialità;
         c)  sono sufficientemente giustificate ed indicano
  gli strumenti ed i metodi della loro attuazione;
         d)  sono soggette a revisione periodica;
         e)  sono state approvate in un procedimento
  caratterizzato dalla pubblicità e dalla partecipazione di
  esperti o comitati di esperti, con l'audizione di ogni altro
  soggetto interessato;
         f)  sono pubblicate nella  Gazzetta Ufficiale,
  nei Bollettini Ufficiali e nelle Raccolte Ufficiali di leggi e
  decreti.
     2.  Le disposizioni tecniche sono uniformi sul territorio
  nazionale e sono adottate da organismi nazionali.  Qualora per
  particolari esigenze sia necessario procedere alla redazione
  di disposizioni tecniche applicabili a livello locale, le
  regioni, gli enti locali e le altre amministrazioni si
  adeguano alle linee guida ed ai princìpi fissati dallo Stato
  per garantire l'uniformità della tutela dell'ambiente; si
  applicano, comunque, le disposizioni di cui al presente
  articolo.
     3.  Le attività realizzate in conformità alle disposizioni
  tecniche UNI e CEI,
 
                              Pag. 14
 
  nonché alla normativa tecnica vigente, si
  intendono compiute a regola d'arte.  I soggetti privati, quando
  si discostano dall'attuazione delle disposizioni tecniche di
  cui al presente articolo, devono indicare la norma di buona
  tecnica adottata che, in ogni caso, deve garantire la medesima
  tutela dai rischi e dai pericoli ambientali.
     4.  Le disposizioni tecniche particolari, in qualsiasi modo
  adottate da amministrazioni pubbliche, in materie già
  disciplinate da disposizioni tecniche generali, possono
  imporre limiti, risultati e modi di accertamento o di azione
  aggiuntivi rispetto a quelli delle disposizioni tecniche
  generali, solo in ragione di speciali ed espresse finalità,
  incluse quelle di incremento dei livelli qualitativi e
  quantitativi di tutela.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-192 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0192 TOTPAG=0057 TOTDOC=0098 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0013 RIGINIZ=005 PAGFIN=0014 RIGFIN=015 UPAG=NO PAGEIN=13 PAGEFIN=14 SORTRES= SORTDDL=019200 00 FASCIDC=13DDL0192 SORTNAV=0019200 000 00000 ZZDDLC192 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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