| (Commissari ad acta).
1. In caso di inadempienze, il Ministro dei lavori
pubblici, ai fini dell'attuazione di quanto previsto
dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, su
richiesta del sindaco, del comitato regionale di controllo, ai
sensi dell'articolo 48 della legge 8 giugno 1990, n.142, su
segnalazione del prefetto competente per territorio, ovvero
d'ufficio, nomina un commissario ad acta per l'adozione
dei provvedimenti sanzionatori di competenza del sindaco.
2. Qualora sia necessario procedere alla demolizione di
opere abusive è possibile avvalersi, per il tramite dei
provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture
tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di
apposita convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro dei
lavori pubblici ed il Ministro della difesa.
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