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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3589
DDL0192-0019
Progetto di legge Camera n. 192 - testo presentato - (DDL13-192)
(suddiviso in 98 Unità Documento)
Unità Documento n.19 (che inizia a pag.21 dello stampato)
...C192. TESTIPDL
...C192.
...PROPOSTA DI LEGGE -
Art. 13.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC192 ZZ13 ZZPD ZZPR
                 (Conferenze di servizi). 
     1.  Tutti i concerti, le intese, i pareri, ovvero gli altri
  atti consultivi o di assenso, comunque denominati, i quali
  debbano essere acquisiti dal Ministero dell'ambiente, del
  paesaggio e del territorio per svolgere le relative attività
  finali, sono sostituiti dalla partecipazione dei soggetti che
  dovrebbero emanare i predetti atti a conferenze di servizi
  indette dal Ministero stesso, regolate ai sensi dell'articolo
  14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
  modificazioni.
     2.  Le amministrazioni partecipanti alla conferenza di
  servizi devono ricevere il fascicolo almeno venti giorni prima
  della data fissata per la medesima.
 
                              Pag. 22
 
     3.  Le autorità che dispongono di soli poteri consultivi
  nei procedimenti che si concludono con atto del Ministro
  dell'ambiente, del paesaggio e del territorio, partecipano
  alla conferenza di servizi, ma non hanno potere
  decisionale.
     4.  La conferenza di servizi decide all'unanimità dei
  propri componenti dotati di poteri decisionali.
     5.  Qualora la conferenza di servizi non decida entro tre
  mesi dalla sua convocazione, ovvero entro il termine stabilito
  dalla normativa, anche regolamentare, vigente per i singoli
  settori, le relative determinazioni sono assunte dal
  Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto,
  emanato entro i tre mesi successivi, acquisiti gli atti della
  conferenza.  Tali determinazioni hanno il medesimo effetto
  giuridico dell'approvazione all'unanimità in sede di
  conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14, comma 2,
  della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito
  dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
     6.  Ai fini del presente articolo, non si applica
  l'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-192 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0192 TOTPAG=0057 TOTDOC=0098 NDOC=0019 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0021 RIGINIZ=024 PAGFIN=0022 RIGFIN=021 UPAG=NO PAGEIN=21 PAGEFIN=22 SORTRES= SORTDDL=019200 00 FASCIDC=13DDL0192 SORTNAV=0019200 000 00000 ZZDDLC192 NDOC0019 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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