| (Osservatori regionali e osservatorio nazionale
sull'abusivismo edilizio).
1. Le regioni, nell'ambito dell'applicazione
dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n.47, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, possono istituire gli
osservatori regionali sull'abusivismo edilizio, che si
avvalgono delle rilevazioni dei comuni, dell'autorità
giudiziaria competente e dei propri uffici.
2. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, istituisce un osservatorio
nazionale sull'abusivismo edilizio che pubblica ogni anno un
rapporto sull'andamento del fenomeno dell'abusivismo,
articolato per regione e per tipologie di abuso. Tale
osservatorio, costituito con personale del Ministero dei
lavori pubblici, si avvale di rilievi aerofotogrammetrici e di
un'eventuale collaborazione con altri Ministeri competenti e
con le regioni, senza alcun onere aggiuntivo in relazione al
personale ed alle strutture.
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