| (Informazioni relative all'ambiente).
1. Per informazioni relative all'ambiente si intende
qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, grafica,
visiva, sonora, elettromagnetica, contenuta in banche dati o
di qualunque altra specie, in merito allo stato delle acque,
del suolo, dell'aria, della flora, della fauna, del territorio
e degli spazi naturali, nonché informazioni relative a quelle
attività, incluse quelle nocive quali il rumore, che incidono
o possono incidere sugli stessi, nonché relative agli
interventi atti a tutelarli, ivi compresi misure
amministrative e programmi di gestione dell'ambiente.
2. E' consentito l'accesso anche agli atti preparatori,
consultivi ed interni ai sensi di
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legge o di regolamento
intervenuti nelle relative sequenze procedimentali riguardanti
gli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione
e di programmazione direttamente inerenti la materia
ambientale.
3. Il diritto di accesso di cui al presente articolo si
esercita nei confronti dello Stato, degli enti locali, degli
altri enti ed organismi di diritto pubblico, delle aziende
autonome, dei concessionari di pubblici servizi, eccettuati
gli organi che esercitano competenze giudiziarie.
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