Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3597
DDL0192-0027
Progetto di legge Camera n. 192 - testo presentato - (DDL13-192)
(suddiviso in 98 Unità Documento)
Unità Documento n.27 (che inizia a pag.25 dello stampato)
...C192. TESTIPDL
...C192.
...PROPOSTA DI LEGGE -
Art. 19.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC192 ZZ13 ZZPD ZZPR
             (Limiti del diritto di accesso alle
                 informazioni ambientali). 
     1.  Le informazioni relative all'ambiente non possono
  essere sottratte, neppure temporaneamente, all'accesso se non
  quando la loro divulgazione sia suscettibile di recare un
  pregiudizio concreto:
         a)  alla sicurezza ed alla difesa nazionale, al
  demanio militare, all'esercizio della sovranità nazionale ed
  alla continuità ed alla correttezza delle relazioni
  internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi
  previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione;
         b)  alla sicurezza pubblica;
         c)  alla vita privata od alla riservatezza di
  persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese od
  associazioni, con particolare riferimento alla riservatezza
  commerciale ed industriale, ivi compresa la proprietà
  intellettuale, agli interessi epistolare, sanitario,
  professionale e finanziario, di cui tali soggetti siano in
  concreto titolari;
         d)  all'ambiente cui dette informazioni si
  riferiscono.
     2.  Possono, altresì, essere sottratte all'accesso le
  informazioni:
         a)  attinenti a questioni che sono in discussione,
  sotto inchiesta, ivi comprese le inchieste disciplinari, od
  oggetto di un'azione investigativa preliminare o che lo siano
  state;
 
                              Pag. 26
 
         b)  fornite da terzi senza che questi siano
  giuridicamente tenuti a fornirle.
     3.  Le informazioni in possesso delle autorità pubbliche
  formano oggetto di comunicazione parziale quando è possibile
  estrapolare le informazioni relative a dati riguardanti gli
  interessi di cui al comma 2.
     4.  Le informazioni connesse agli interessi di cui al comma
  3 ed i documenti che le contengono sono sottratti all'accesso
  solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione.
     5.  Deve comunque essere garantita ai richiedenti la
  visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui
  conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro
  interessi.
     6.  Ciascuna amministrazione pubblica, nell'ambito dei
  regolamenti previsti dall'articolo 24, comma 4, della legge 7
  agosto 1990, n. 241, individua le categorie di documenti
  contenenti informazioni relative all'ambiente sottratte
  all'accesso per le esigenze di cui al presente articolo.  In
  assenza di tali regolamenti l'accesso alle informazioni
  ambientali non può essere negato se non nei casi espressamente
  previsti dai commi 1 e 2.
     7.  Fatto salvo quanto previsto nel comma 6 una richiesta
  di informazioni può essere respinta qualora comporti la
  trasmissione di documenti o dati incompleti ovvero sia
  manifestamente ingiustificata o sia formulata in termini
  troppo generici.
     8.  L'autorità pubblica risponde al richiedente nel più
  breve termine possibile e comunque entro e non oltre trenta
  giorni dalla richiesta.  Il rifiuto all'accesso od il ritardo
  nell'accoglimento della richiesta deve essere motivato ed
  indicare, nel caso di differimento, il periodo di tempo per il
  quale le informazioni richieste sono sotratte alla
  divulgazione.
     9.  Si applica l'articolo 25, commi 5 e 6, della legge 7
  agosto 1990, n. 241.
     10.  Per quanto non diversamente previsto si applicano le
  disposizioni del capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
  relative norme di attuazione.
     11.  Presso l'Agenzia nazionale per la protezione
  dell'ambiente è istituita un'apposita
 
                              Pag. 27
 
  sezione dell'archivio
  centralizzato delle richieste di accesso in materia ambientale
  di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della
  Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-192 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0192 TOTPAG=0057 TOTDOC=0098 NDOC=0027 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0025 RIGINIZ=012 PAGFIN=0027 RIGFIN=005 UPAG=NO PAGEIN=25 PAGEFIN=27 SORTRES= SORTDDL=019200 00 FASCIDC=13DDL0192 SORTNAV=0019200 000 00000 ZZDDLC192 NDOC0027 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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