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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


360
DDL0021-0012
Progetto di legge Camera n. 21 - testo presentato - (DDL13-21)
(suddiviso in 20 Unità Documento)
Unità Documento n.12 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C21. TESTIPDL
...C21.
...Decreto-legge 25 marzo 1996, n. 154, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 1996. Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata
Articolo 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC21 ZZ13 ZZDL ZZPR
      (Norme in materia di pianificazione urbanistica).
      1.  All'articolo 39, comma 1, della legge 8 giugno 1990,
  n.142, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
        " c- bis) nelle ipotesi in cui gli enti
  territoriali al di sopra dei mille abitanti  siano
  sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali vigenti
 
                              Pag. 12
 
  e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data
  di elezione degli organi.  In questo caso, il decreto di
  scioglimento del consiglio è adottato di concerto con il
  Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del
  Consiglio dei Ministri.  Le disposizioni di cui alla presente
  lettera si applicano anche nei confronti degli organi delle
  comunità montane e delle aree metropolitane tenuti
  all'adozione di strumenti urbanistici".
      2.  All'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n.142, dopo
  il comma 2 è aggiunto il seguente:
      " 2- bis.  Nell'ipotesi di cui alla lettera
  c- bis) del comma 1, trascorso il termine entro il
  quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati,
  l'organo regionale di controllo assegna agli enti che non
  abbiano provveduto un ulteriore termine di sei mesi, alla
  scadenza del quale, con lettera notificata ai singoli
  consiglieri, diffida il consiglio ad adempiere nei successivi
  sessanta giorni.  Trascorso infruttuosamente quest'ultimo
  termine, l'organo regionale di controllo ne dà comunicazione
  al prefetto, che inizia la procedura per lo scioglimento del
  consiglio.  Le disposizioni di cui al presente comma si
  applicano anche nei confronti degli organi delle comunità
  montane e delle aree metropolitane".
      3.  L'approvazione dello strumento urbanistico e delle
  relative varianti  da parte della regione e, ove prevista,
  della provincia o di altro ente locale, avviene entro
  centottanta giorni dalla data di trasmissione, da parte
  dell'ente che lo ha adottato, dello stesso strumento
  urbanistico corredato della necessaria documentazione; decorso
  infruttuosamente il termine, che può essere interrotto una
  sola volta per motivate ragioni, i piani si intendono
  approvati.  In caso di diniego di approvazione, il termine di
  cui all'articolo 39, comma 1, lettera  c- bis), della
  legge 8 giugno 1990, n.142, ridotto della metà, decorre
  nuovamente dalla data di comunicazione.
      4.  Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di
  cui all'articolo 39, commi 1, lettera  c- bis), e
  2- bis,  della legge 8 giugno 1990, n.142, come modificata
  dal presente articolo, i termini ivi previsti decorrono dal
  1^ gennaio 1995.
 
DATA=960326 FASCID=DDL13-21 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0021 TOTPAG=0022 TOTDOC=0020 NDOC=0012 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0011 RIGINIZ=042 PAGFIN=0012 RIGFIN=041 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=002100 00 FASCIDC=13DDL0021 SORTNAV=0002100 000 00000 ZZDDLC21 NDOC0012 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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