| (Norme in materia di pianificazione urbanistica).
1. All'articolo 39, comma 1, della legge 8 giugno 1990,
n.142, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
" c- bis) nelle ipotesi in cui gli enti
territoriali al di sopra dei mille abitanti siano
sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali vigenti
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e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data
di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di
scioglimento del consiglio è adottato di concerto con il
Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri. Le disposizioni di cui alla presente
lettera si applicano anche nei confronti degli organi delle
comunità montane e delle aree metropolitane tenuti
all'adozione di strumenti urbanistici".
2. All'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n.142, dopo
il comma 2 è aggiunto il seguente:
" 2- bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera
c- bis) del comma 1, trascorso il termine entro il
quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati,
l'organo regionale di controllo assegna agli enti che non
abbiano provveduto un ulteriore termine di sei mesi, alla
scadenza del quale, con lettera notificata ai singoli
consiglieri, diffida il consiglio ad adempiere nei successivi
sessanta giorni. Trascorso infruttuosamente quest'ultimo
termine, l'organo regionale di controllo ne dà comunicazione
al prefetto, che inizia la procedura per lo scioglimento del
consiglio. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano anche nei confronti degli organi delle comunità
montane e delle aree metropolitane".
3. L'approvazione dello strumento urbanistico e delle
relative varianti da parte della regione e, ove prevista,
della provincia o di altro ente locale, avviene entro
centottanta giorni dalla data di trasmissione, da parte
dell'ente che lo ha adottato, dello stesso strumento
urbanistico corredato della necessaria documentazione; decorso
infruttuosamente il termine, che può essere interrotto una
sola volta per motivate ragioni, i piani si intendono
approvati. In caso di diniego di approvazione, il termine di
cui all'articolo 39, comma 1, lettera c- bis), della
legge 8 giugno 1990, n.142, ridotto della metà, decorre
nuovamente dalla data di comunicazione.
4. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di
cui all'articolo 39, commi 1, lettera c- bis), e
2- bis, della legge 8 giugno 1990, n.142, come modificata
dal presente articolo, i termini ivi previsti decorrono dal
1^ gennaio 1995.
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