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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


361
DDL0021-0013
Progetto di legge Camera n. 21 - testo presentato - (DDL13-21)
(suddiviso in 20 Unità Documento)
Unità Documento n.13 (che inizia a pag.12 dello stampato)
...C21. TESTIPDL
...C21.
...Decreto-legge 25 marzo 1996, n. 154, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 1996. Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata
Articolo 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC21 ZZ13 ZZDL ZZPR
             (Norme transitorie e sanzionatorie).
      1.  A seguito del rilascio della concessione in sanatoria
  ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.724,
  come integrata dal presente decreto, gli atti tra vivi la cui
  nullità, ai sensi dell'articolo 17 e del secondo comma
  dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n.47, e
  successive modificazioni ed integrazioni, non sia stata ancora
  dichiarata, acquistano validità di diritto.  Ove la nullità sia
  stata dichiarata con sentenza passata in giudicato e
  trascritta, può essere richiesta la sanatoria retroattiva su
  accordo delle parti, con atto successivo contenente gli
  allegati di cui al secondo comma dell'articolo
 
                              Pag. 13
 
  40 della legge
  28 febbraio 1985, n.47, sempreché non siano nel frattempo
  intervenute altre trascrizioni a favore di terzi.  Dall'imposta
  di registro calcolata sull'atto volto a determinare l'effetto
  di cui al presente articolo è decurtato l'importo
  eventualmente già versato per la registrazione dell'atto
  dichiarato nullo.
      2.  Gli atti di cui al secondo comma dell'articolo 40
  della legge 28 febbraio 1985, n.47, aventi per oggetto
  fabbricati o porzioni di fabbricati costruiti senza
  concessione edilizia  sono nulli e non possono essere rogati
  se da essi non risultino gli estremi della domanda di condono
  con gli estremi del versamento, in una o più rate, dell'intera
  somma dovuta a titolo di oblazione e di contributo concessorio
  nonché il parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela
  dei vincoli per le opere di cui al terzo comma dell'articolo
  32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, introdotto
  dall'articolo 8, comma 12, del presente decreto la cui
  sanatoria, ai sensi del presente decreto, sia subordinata a
  tale parere favorevole.  Verificatosi il silenzio assenso
  disciplinato dall'articolo 39, comma 4, della legge 23
  dicembre 1994, n.724, nei predetti atti devono essere
  indicati, a pena di nullità, i seguenti elementi costitutivi
  dello stesso: data della domanda, estremi del versamento di
  tutte le somme dovute, dichiarazione dell'autorità preposta
  alla tutela dei vincoli nei casi di cui al periodo precedente,
  dichiarazione di parte che il comune non ha provveduto ad
  emettere provvedimento di sanatoria nei termini stabiliti
  nell'articolo 39, comma 4, della citata legge n.724 del 1994.
  Nei successivi atti negoziali è consentito fare riferimento
  agli estremi di un precedente atto pubblico che riporti i dati
  sopracitati.  Le norme del presente articolo concernenti il
  contributo concessorio non trovano applicazione per le domande
  di sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987.
      3.  Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto
  dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n.47, si
  applicano anche ai trasferimenti previsti dalla legge 24
  dicembre 1993, n.560, nonché ai trasferimenti di immobili di
  proprietà di enti di assistenza e previdenza e delle
  amministrazioni comunali.
 
DATA=960326 FASCID=DDL13-21 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0021 TOTPAG=0022 TOTDOC=0020 NDOC=0013 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0012 RIGINIZ=042 PAGFIN=0013 RIGFIN=041 UPAG=NO PAGEIN=12 PAGEFIN=13 SORTRES= SORTDDL=002100 00 FASCIDC=13DDL0021 SORTNAV=0002100 000 00000 ZZDDLC21 NDOC0013 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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