| (Norme transitorie e sanzionatorie).
1. A seguito del rilascio della concessione in sanatoria
ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.724,
come integrata dal presente decreto, gli atti tra vivi la cui
nullità, ai sensi dell'articolo 17 e del secondo comma
dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n.47, e
successive modificazioni ed integrazioni, non sia stata ancora
dichiarata, acquistano validità di diritto. Ove la nullità sia
stata dichiarata con sentenza passata in giudicato e
trascritta, può essere richiesta la sanatoria retroattiva su
accordo delle parti, con atto successivo contenente gli
allegati di cui al secondo comma dell'articolo
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40 della legge
28 febbraio 1985, n.47, sempreché non siano nel frattempo
intervenute altre trascrizioni a favore di terzi. Dall'imposta
di registro calcolata sull'atto volto a determinare l'effetto
di cui al presente articolo è decurtato l'importo
eventualmente già versato per la registrazione dell'atto
dichiarato nullo.
2. Gli atti di cui al secondo comma dell'articolo 40
della legge 28 febbraio 1985, n.47, aventi per oggetto
fabbricati o porzioni di fabbricati costruiti senza
concessione edilizia sono nulli e non possono essere rogati
se da essi non risultino gli estremi della domanda di condono
con gli estremi del versamento, in una o più rate, dell'intera
somma dovuta a titolo di oblazione e di contributo concessorio
nonché il parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela
dei vincoli per le opere di cui al terzo comma dell'articolo
32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, introdotto
dall'articolo 8, comma 12, del presente decreto la cui
sanatoria, ai sensi del presente decreto, sia subordinata a
tale parere favorevole. Verificatosi il silenzio assenso
disciplinato dall'articolo 39, comma 4, della legge 23
dicembre 1994, n.724, nei predetti atti devono essere
indicati, a pena di nullità, i seguenti elementi costitutivi
dello stesso: data della domanda, estremi del versamento di
tutte le somme dovute, dichiarazione dell'autorità preposta
alla tutela dei vincoli nei casi di cui al periodo precedente,
dichiarazione di parte che il comune non ha provveduto ad
emettere provvedimento di sanatoria nei termini stabiliti
nell'articolo 39, comma 4, della citata legge n.724 del 1994.
Nei successivi atti negoziali è consentito fare riferimento
agli estremi di un precedente atto pubblico che riporti i dati
sopracitati. Le norme del presente articolo concernenti il
contributo concessorio non trovano applicazione per le domande
di sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987.
3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto
dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n.47, si
applicano anche ai trasferimenti previsti dalla legge 24
dicembre 1993, n.560, nonché ai trasferimenti di immobili di
proprietà di enti di assistenza e previdenza e delle
amministrazioni comunali.
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