| (Azione preventiva e di precauzione).
1. L'attività d'impresa si conforma ai princìpi definiti
nel capo I, titolo I, parte I della presente legge ed, in
particolare,
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a quelli di azione preventiva e di precauzione di
cui all'articolo 4.
2. In applicazione dei princìpi di cui al comma 1, la
valutazione del rischio ambientale d'impresa e la scelta delle
appropriate cautele tecniche sono considerate, a cura e spese
dell'impresa, nella fase che precede l'inizio dell'attività e
realizzate nella fase successiva, secondo modalità
corrispondenti alla natura ed alla gravità del rischio, nonché
alle dimensioni tecnico-economiche dell'impresa.
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