| (Collaborazione con l'autorità
di controllo).
1. Le imprese di cui all'articolo 28 osservano, nei
rapporti con l'autorità di controllo, i doveri di corretta
informazione, di lealtà e di collaborazione, al fine di
consentire la tempestiva ed adeguata valutazione del rischio
d'impresa.
2. Le imprese di cui al comma 1 possono chiedere la
collaborazione dell'autorità di controllo nella verifica delle
condizioni
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di adempimento degli obblighi stabiliti
dall'autorizzazione, fermi restando gli obblighi posti a loro
carico dalla presente legge.
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