| (Obblighi di gestione del rischio).
1. Per l'adempimento degli obblighi previsti dagli
articoli 28, 29 e 30, l'impresa pericolosa deve procedere
all'individuazione, all'analisi ed alla revisione periodica
del rischio d'impresa, inviandone adeguata documentazione
all'autorità di controllo.
2. Nel caso previsto dal comma 1, l'impresa è tenuta a
provvedere all'informazione
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ed all'addestramento del personale dipendente.
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