| (Definizione del contenzioso in materia di opere
pubbliche).
1. Il Ministero dei lavori pubblici entro il 30 giugno
1996 procede al riesame di tutte le procedure di affidamento o
di esecuzione delle opere di propria competenza che per
qualsiasi ragione risultino sospese, anche di fatto, da più di
quattro mesi, alla data del 31 dicembre 1994, ad eccezione dei
casi di provvedimenti di sequestro dei cantieri adottati
dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti penali
nonché dei casi di sospensione relativi alla procedura di
valutazione di impatto ambientale.
2. Il riesame di cui al comma 1 ha per oggetto il
perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dei
lavori fino al lotto funzionale, gli aspetti di tutela
ambientale e di sicurezza, i riflessi derivanti
all'amministrazione appaltante da provvedimenti
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giurisdizionali che eventualmente hanno determinato la
sospensione dei lavori, la congruità degli aspetti economici
dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori, sulla base di
appositi criteri fissati con decreto del Ministro dei lavori
pubblici.
3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2 il Ministro dei
lavori pubblici nomina una commissione. Fanno parte della
commissione magistrati amministrativi, contabili o avvocati
dello Stato cui è affidata la presidenza, nonché almeno un
funzionario, con qualifica non inferiore a dirigente, dei
ruoli centrali o periferici dell'Amministrazione dei lavori
pubblici o degli enti da essa controllati o vigilati.
4. I compensi spettanti ai componenti del suddetto organo
collegiale sono determinati con decreto del Ministro dei
lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro. Alla
relativa spesa, pari a lire 60 milioni per l'anno 1994, lire
120 milioni per l'anno 1995 e lire 20 milioni per l'anno 1996,
si provvede, per gli anni 1994 e 1995, a carico del capitolo
1115 dello stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici e, per l'anno 1996, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, per il medesimo anno, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. La commissione esamina le ragioni della sospensione e
formula al Ministro le proposte conseguenti entro novanta
giorni.
6. Qualora il riesame si concluda con esito positivo,
la procedura di affidamento o di esecuzione deve essere
ripresa e portata a conclusione.
7. Possono essere oggetto del riesame di cui al
presente articolo anche le revoche di affidamenti intervenute
a seguito di norme, direttive o circolari la cui efficacia sia
stata successivamente sospesa o che siano state abrogate.
8. Le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, ferme
restando le rispettive competenze in ordine all'adozione dei
provvedimenti conseguenti, possono chiedere al Ministro dei
lavori pubblici l'applicazione delle disposizioni di cui al
presente articolo alle procedure di affidamento e di
realizzazione di lavori di rispettiva competenza, ove
ricorrano le condizioni indicate nel presente articolo.
9. Ove ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 o 2, le
pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, provvedono, per
quanto di loro competenza, ad esaminare, entro e non oltre
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i casi relativi ad affidamenti ed esecuzione di opere
pubbliche che, pur rientrando nelle ipotesi di cui al presente
articolo, possono essere riavviate, con provvedimento
amministrativo, anche su istanza delle imprese interessate.
10. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti del
Ministro dei lavori pubblici relativi alla costituzione ed al
funzionamento della commissione di cui al comma 3.
11. Il riesame ed i provvedimenti di cui al presente
articolo sono estesi alle opere di competenza dell'ANAS. In
tali ipotesi i poteri e gli atti del Ministro dei lavori
pubblici si intendono come di competenza
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dell'amministratore straordinario e degli organi che
subentrano nei poteri di questo.
12. I compensi spettanti ai componenti dell'organo
collegiale nominati ai sensi del comma 11 gravano sugli
strumenti finanziari dell'ANAS nella misura di lire 40 milioni
per l'esercizio 1994, lire 120 milioni per l'esercizio 1995 e
lire 60 milioni per l'esercizio 1996.
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