Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


362
DDL0021-0014
Progetto di legge Camera n. 21 - testo presentato - (DDL13-21)
(suddiviso in 20 Unità Documento)
Unità Documento n.14 (che inizia a pag.13 dello stampato)
...C21. TESTIPDL
...C21.
...Decreto-legge 25 marzo 1996, n. 154, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 1996. Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata
Articolo 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC21 ZZ13 ZZDL ZZPR
  (Definizione del contenzioso in materia di opere
                         pubbliche).
      1.  Il Ministero dei lavori pubblici entro il 30 giugno
  1996 procede al riesame di tutte le procedure di affidamento o
  di esecuzione delle opere di propria competenza che per
  qualsiasi ragione risultino sospese, anche di fatto, da più di
  quattro mesi, alla data del 31 dicembre 1994, ad eccezione dei
  casi di provvedimenti di sequestro dei cantieri adottati
  dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti penali
  nonché dei casi di sospensione relativi alla procedura di
  valutazione di impatto ambientale.
      2.  Il riesame  di cui al comma 1 ha per oggetto il
  perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dei
  lavori fino al lotto funzionale, gli aspetti di tutela
  ambientale e di sicurezza, i riflessi derivanti
  all'amministrazione appaltante da provvedimenti
 
                              Pag. 14
 
  giurisdizionali che eventualmente hanno determinato la
  sospensione dei lavori, la congruità degli aspetti economici
  dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori, sulla base di
  appositi criteri fissati con decreto del Ministro dei lavori
  pubblici.
      3.  Per i fini di cui ai commi 1 e 2 il Ministro dei
  lavori pubblici nomina una commissione.  Fanno parte della
  commissione magistrati amministrativi, contabili o avvocati
  dello Stato cui è affidata la presidenza, nonché almeno un
  funzionario, con qualifica non inferiore a dirigente, dei
  ruoli centrali o periferici dell'Amministrazione dei lavori
  pubblici o degli enti da essa controllati o vigilati.
      4.  I compensi spettanti ai componenti del suddetto organo
  collegiale sono determinati con decreto del Ministro dei
  lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro.  Alla
  relativa spesa, pari a lire 60 milioni per l'anno 1994, lire
  120 milioni per l'anno 1995 e lire 20 milioni per l'anno 1996,
  si provvede, per gli anni 1994 e 1995, a carico del capitolo
  1115 dello stato di previsione del Ministero dei lavori
  pubblici e, per l'anno 1996, mediante corrispondente riduzione
  dello stanziamento iscritto, per il medesimo anno, al capitolo
  6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro allo
  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla
  Presidenza del Consiglio dei Ministri.
      5.  La commissione esamina le ragioni della sospensione e
  formula al Ministro le proposte conseguenti entro novanta
  giorni.
      6.  Qualora il riesame  si concluda con esito positivo,
  la procedura di affidamento o di esecuzione deve essere
  ripresa e portata a conclusione.
      7.  Possono essere oggetto del riesame  di cui al
  presente articolo anche le revoche di affidamenti intervenute
  a seguito di norme, direttive o circolari la cui efficacia sia
  stata successivamente sospesa o che siano state abrogate.
      8.  Le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1,
  comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, ferme
  restando le rispettive competenze in ordine all'adozione dei
  provvedimenti conseguenti, possono chiedere al Ministro dei
  lavori pubblici l'applicazione delle disposizioni di cui al
  presente articolo alle procedure di affidamento e di
  realizzazione di lavori di rispettiva competenza, ove
  ricorrano le condizioni indicate nel presente articolo.
      9.  Ove ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 o 2, le
  pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del
  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, provvedono, per
  quanto di loro competenza, ad esaminare, entro e non oltre
  novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
  decreto, i casi relativi ad affidamenti ed esecuzione di opere
  pubbliche che, pur rientrando nelle ipotesi di cui al presente
  articolo, possono essere riavviate, con provvedimento
  amministrativo, anche su istanza delle imprese interessate.
      10.  Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti del
  Ministro dei lavori pubblici relativi alla costituzione ed al
  funzionamento della commissione di cui al comma 3.
      11.  Il riesame  ed i provvedimenti di cui al presente
  articolo sono estesi alle opere di competenza dell'ANAS.  In
  tali ipotesi i poteri e gli atti del Ministro dei lavori
  pubblici si intendono come di competenza
 
                              Pag. 15
 
  dell'amministratore straordinario e degli organi che
  subentrano nei poteri di questo.
      12.  I compensi spettanti ai componenti dell'organo
  collegiale nominati ai sensi del comma 11 gravano sugli
  strumenti finanziari dell'ANAS nella misura di lire 40 milioni
  per l'esercizio 1994, lire 120 milioni per l'esercizio 1995 e
  lire 60 milioni per l'esercizio 1996.
 
DATA=960326 FASCID=DDL13-21 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0021 TOTPAG=0022 TOTDOC=0020 NDOC=0014 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0013 RIGINIZ=042 PAGFIN=0015 RIGFIN=008 UPAG=NO PAGEIN=13 PAGEFIN=15 SORTRES= SORTDDL=002100 00 FASCIDC=13DDL0021 SORTNAV=0002100 000 00000 ZZDDLC21 NDOC0014 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



Ritorna al menu della banca dati