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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3622
DDL0192-0052
Progetto di legge Camera n. 192 - testo presentato - (DDL13-192)
(suddiviso in 98 Unità Documento)
Unità Documento n.52 (che inizia a pag.35 dello stampato)
...C192. TESTIPDL
...C192.
...PROPOSTA DI LEGGE -
Art. 35.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC192 ZZ13 ZZPD ZZPR
          (Princìpi direttivi di delega al Governo).
     1.  Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
  data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
  decreti legislativi diretti a riordinare, ridurre o
  semplificare la vigente normativa concernente i piani ad
  incidenza territoriale, paesaggistica ed ambientale, nonché ad
  abrogare le prescrizioni normative che consentano ad altri
  tipi di piani di fissare obiettivi di salvaguardia,
  risanamento e sviluppo territoriale, paesistico ed ambientale
  ed a predisporre programmi e strumenti atti a raggiungere tali
  obiettivi.
     2.  I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati
  dal Governo secondo i seguenti princìpi e criteri
  direttivi:
         a)  eliminazione di duplicazioni degli strumenti di
  pianificazione aventi ad oggetto i medesimi interessi
  pubblici, salvo che per gli strumenti che si distinguono per
  il livello di interesse perseguito;
         b)  eliminazione dei piani che si risolvono in mere
  indicazioni di  standard,  distanze e livelli di qualità e
  loro sosti tuzione con regolamenti od atti di indirizzo, da
  approvarsi in base a procedure che garantiscano la
  consultazione delle categorie interessate e degli organismi
  scientifici
 
                              Pag. 36
 
  più accreditati, la trasparenza e la
  pubblicità;
         c)  riduzione dei piani nazionali interferenti con
  le previsioni ambientali ai casi in cui vi siano preminenti
  necessità di coordinamento sovraregionale ed individuazione
  tassativa dell'oggetto di tali piani, al fine di evitare
  concorrenze con i piani di livello regionale;
         d)  individuazione di un piano territoriale di
  livello regionale, con specifica considerazione degli
  interessi urbanistici, paesistici ed ambientali, costituente
  strumento di coordinamento sovraordinato ad ogni altro piano
  di natura urbanistica, paesistica ed ambientale;
         e)  armonizzazione dei piani e dei programmi
  previsti da leggi di settore in modo che ciascuno di essi, nel
  quadro del piano regionale di cui alla lettera  d),  al
  fine di perseguire gli interessi pubblici esattamente
  determinati dalle leggi medesime, disciplini ambiti geografici
  circoscritti o settori di attività specifici;
         f)  razionalizzazione della ripartizione delle
  competenze, ai fini della eliminazione di sovrapposizioni e di
  duplicazioni;
         g)  semplificazione dei procedimenti amministrativi
  di formazione dei piani, in modo da ridurre le fasi
  procedimentali e la previsione di atti di concerto e di intesa
  e prevedendo la possibilità di ricorrere a procedure di
  inchiesta pubblica, limitatamente ai piani di area vasta;
         h)  abrogazione delle disposizioni che
  attribuiscono efficacia prevalente e derogatoria ai piani
  indicati alla lettera  e),  tranne che per i casi in cui
  essa risulti indispensabile per primarie esigenze di
  salvaguardia ambientale;
       i)  individuazione di procedure semplificate per
  apportare modifiche ai piani gerarchicamente sovraordinati in
  occasione dell'approvazione dei piani sottordinati;
         l)  utilizzazione della conferenza di servizi
  prevista dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
  successive modificazioni,
 
                              Pag. 37
 
  per il coordinamento dei piani non
  posti in rapporto di reciproca sovraordinazione, prevedendo
  che ove nella conferenza non si raggiunga l'unanimità per la
  decisione, le relative decisioni siano assunte dal Presidente
  del Consiglio dei ministri o dalla regione, a seconda che
  l'intervento sia di interesse statale, ovvero regionale o
  locale.  Tali determinazioni hanno il medesimo effetto
  giuridico dell'approvazione all'unanimità in sede di
  conferenza di servizi;
         m)  previsione di apposite norme transitorie che
  assicurino la vigenza dei piani già approvati alla data di
  emanazione dei decreti legislativi sino alla loro sostituzione
  con gli strumenti di pianificazione individuati o modificati
  ai sensi della presente legge.
     3.  La disciplina di riordino prevista dal presente
  articolo riguarda anche i procedimenti di pianificazione e di
  programmazione connessi a quelli ivi considerati.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-192 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0192 TOTPAG=0057 TOTDOC=0098 NDOC=0052 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0035 RIGINIZ=011 PAGFIN=0037 RIGFIN=018 UPAG=NO PAGEIN=35 PAGEFIN=37 SORTRES= SORTDDL=019200 00 FASCIDC=13DDL0192 SORTNAV=0019200 000 00000 ZZDDLC192 NDOC0052 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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