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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3633
DDL0192-0063
Progetto di legge Camera n. 192 - testo presentato - (DDL13-192)
(suddiviso in 98 Unità Documento)
Unità Documento n.63 (che inizia a pag.40 dello stampato)
...C192. TESTIPDL
...C192.
...PROPOSTA DI LEGGE -
Art. 45.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC192 ZZ13 ZZPD ZZPR
                 (Procedimento di valutazione
                  di impatto ambientale). 
     1.  Il Ministero dell'ambiente, del paesaggio e del
  territorio, si pronuncia in merito allo studio di cui
  all'articolo 44, mediante la valutazione di impatto
  ambientale, nel termine perentorio di centoventi giorni dalla
  trasmissione dello studio stesso.
     2.  Eventuali integrazioni allo studio trasmesso od alla
  documentazione allegata possono essere richiesti, con effetti
  sospensivi del termine, entro trenta giorni dal ricevimento
  della domanda.
     3.  Il Ministro dell'ambiente, del paesaggio e del
  territorio, sentite le regioni e le altre amministrazioni
  pubbliche interessate, e comunque decorsi sessanta giorni
  dalla data di presentazione dello studio senza che le stesse
  si siano espresse, delibera entro il termine di cui al comma
  1.
 
                              Pag. 41
 
     4.  Decorso il termine di cui al comma 1, l'autorità
  competente al rilascio dell'autorizzazione unica convoca la
  conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7
  agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.  In tale sede
  il Ministro dell'ambiente, del paesaggio e del territorio
  comunica la propria deliberazione, ai fini delle ulteriori
  determinazioni da adottare nella stessa conferenza.
     5.  In caso di valutazione di impatto ambientale positiva,
  la conferenza di servizi esamina il contenuto prescrittivo
  della deliberazione del Ministro dell'ambiente, del paesaggio
  e del territorio e delibera, contestualmente, su tutti gli
  altri atti necessari alla realizzazione ed all'entrata in
  funzione dell'impianto o dell'opera.
     6.  In caso di mancata pronuncia nei termini di cui al
  comma 1 ovvero di valutazione negativa, si applica il disposto
  di cui all'articolo 14, comma 2- bis,  della legge 7
  agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 2 della legge 24
  dicembre 1993, n. 537.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-192 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0192 TOTPAG=0057 TOTDOC=0098 NDOC=0063 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0040 RIGINIZ=020 PAGFIN=0041 RIGFIN=019 UPAG=NO PAGEIN=40 PAGEFIN=41 SORTRES= SORTDDL=019200 00 FASCIDC=13DDL0192 SORTNAV=0019200 000 00000 ZZDDLC192 NDOC0063 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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