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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


364
DDL0021-0016
Progetto di legge Camera n. 21 - testo presentato - (DDL13-21)
(suddiviso in 20 Unità Documento)
Unità Documento n.16 (che inizia a pag.15 dello stampato)
...C21. TESTIPDL
...C21.
...Decreto-legge 25 marzo 1996, n. 154, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 1996. Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata
Articolo 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC21 ZZ13 ZZDL ZZPR
         (Modifica alle norme in materia di controllo
             dell'attività urbanistico-edilizia).
      1.  Alla legge 28 febbraio 1985, n.47, sono apportate le
  modifiche ed integrazioni recate dal presente articolo.
      2.  All'articolo 4, comma terzo, le parole:
  "quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori"
  sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni dall'ordine
  di sospensione dei lavori.  Decorso tale termine, qualora non
  siano notificati i provvedimenti definitivi di cui ai
  successivi articoli, l'ordine del sindaco perde efficacia".
      3.  All'articolo 7, dopo il comma quinto, è inserito il
  seguente:
      "In caso di opere di ampliamento o sopraelevazione di
  fabbricati esistenti, si procede alla sola demolizione, a
  spese dei responsabili delle opere abusive".
      4.  All'articolo 9, comma terzo, è aggiunto, in fine, il
  seguente periodo: "Quando la restituzione in pristino non sia
  possibile o non consenta il recupero dei valori tutelati,
  ferme restando le sanzioni di cui al periodo precedente,
  l'amministrazione competente impone il pagamento di una
  indennità determinata con i criteri e le modalità previste
  dalle citate leggi 1^ giugno 1939, n.1089, e 29 giugno 1939,
  n.1497, solo in caso di accertato danno paesistico ".
      5.  All'articolo 15, comma primo, dopo la parola:
  "varianti" sono inserite le seguenti: "non essenziali".
      6.  All'articolo 18, comma quinto, è aggiunto, in fine, il
  seguente periodo: "Fanno eccezione le corti urbane, purché di
  pertinenza del fabbricato originario".
      7.  All'articolo 18 è aggiunto, in fine, il seguente
  comma:
      "Gli atti di cui al secondo comma del presente articolo,
  ai quali non sono stati allegati i certificati di destinazione
  urbanistica, possono essere confermati anche da una sola delle
  parti, o dai loro aventi causa, mediante atto redatto nella
  stessa forma del precedente, al quale sia allegato un
  certificato contenente prescrizioni urbanistiche riguardanti
  le aree attinenti al giorno in cui è stato stipulato l'atto da
  confermare".
 
                              Pag. 16
 
      8.  All'articolo 22, comma primo, sono aggiunte, in fine,
  le seguenti parole: "nonché i ricorsi giurisdizionali, di cui
  al secondo comma".    9.  All'articolo 23, dopo il comma
  secondo, è inserito il seguente:
      "Il Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio
  ed i comuni, anche consorziati, mettono a reciproca
  disposizione i rilievi aerofotogrammetrici da loro eseguiti.  I
  suddetti rilievi sono eseguiti in conformità ai criteri ed
  alle specifiche previste dall'articolo 9, comma 2, del
  decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133.".
      10.  All'articolo 31 è aggiunto, in fine, il seguente
  comma:
      "Alle aree di pertinenza dell'immobile sanato si applica
  la medesima disciplina sulla sanatoria del bene principale.  I
  comuni possono consentire l'adeguamento delle unità abitative
  alle altezze minime ai sensi dell'articolo 43, secondo comma,
  lettera  b),  e terzo comma, della legge 5 agosto 1978,
  n.457, purché non vi sia aumento di altezza del colmo del
  tetto ".
      11.  All'articolo 32, così come modificato dall'articolo
  39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n.724, al comma
  primo, il primo e secondo periodo sono sostituiti dai
  seguenti: "Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo
  33, il rilascio della concessione o della autorizzazione in
  sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo è
  subordinato al parere favorevole delle amministrazioni
  preposte alla tutela del vincolo stesso.  Qualora tale parere
  non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro
  centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta
  di parere, esso si intende reso in senso favorevole".
      12.  All'articolo 32, così come modificato dall'articolo
  39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n.724, dopo il
  secondo comma è inserito il seguente:
      "Il rilascio della concessione edilizia o della
  autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su immobili
  soggetti alle leggi 1^ giugno 1939, n.1089, 29 giugno 1939,
  n.1497, ed al decreto-legge 27 giugno 1985, n.312, convertito,
  con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n.431, nonché in
  relazione a vincoli imposti da leggi statali e regionali, e
  dagli strumenti urbanistici, a tutela di interessi
  idrogeologici e delle falde idriche nonché dei parchi
  nazionali e regionali qualora istituiti prima dell'abuso,  è
  subordinato al parere favorevole delle amministrazioni
  preposte alla tutela del vincolo stesso.  Qualora tale parere
  non venga reso entro centottanta giorni dalla domanda il
  richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto
  dell'amministrazione".
      13.  Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, terzo
  comma, ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985, n.47, il
  comma 2 dell'articolo 1- sexies  del decreto-legge 27
  giugno 1985, n.312, convertito, con modificazioni, dalla legge
  8 agosto 1985, n.431, e le sanzioni amministrative di cui
  all'articolo 15, primo comma, della legge 29 giugno 1939,
 
                              Pag. 17
 
  n.1497, non si applicano nei casi di sanatoria previsti dal
  presente decreto.
      14.  Gli atti di cui all'articolo 1- bis,  comma 2,
  del decreto-legge 27 giugno 1985, n.312, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n.431, sono adottati
  con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali,
  sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e
  ambientali e sentiti gli enti locali interessati.  I pareri
  dovranno essere espressi entro sessanta giorni.
 
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