| (Modifica alle norme in materia di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia).
1. Alla legge 28 febbraio 1985, n.47, sono apportate le
modifiche ed integrazioni recate dal presente articolo.
2. All'articolo 4, comma terzo, le parole:
"quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori"
sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni dall'ordine
di sospensione dei lavori. Decorso tale termine, qualora non
siano notificati i provvedimenti definitivi di cui ai
successivi articoli, l'ordine del sindaco perde efficacia".
3. All'articolo 7, dopo il comma quinto, è inserito il
seguente:
"In caso di opere di ampliamento o sopraelevazione di
fabbricati esistenti, si procede alla sola demolizione, a
spese dei responsabili delle opere abusive".
4. All'articolo 9, comma terzo, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Quando la restituzione in pristino non sia
possibile o non consenta il recupero dei valori tutelati,
ferme restando le sanzioni di cui al periodo precedente,
l'amministrazione competente impone il pagamento di una
indennità determinata con i criteri e le modalità previste
dalle citate leggi 1^ giugno 1939, n.1089, e 29 giugno 1939,
n.1497, solo in caso di accertato danno paesistico ".
5. All'articolo 15, comma primo, dopo la parola:
"varianti" sono inserite le seguenti: "non essenziali".
6. All'articolo 18, comma quinto, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Fanno eccezione le corti urbane, purché di
pertinenza del fabbricato originario".
7. All'articolo 18 è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"Gli atti di cui al secondo comma del presente articolo,
ai quali non sono stati allegati i certificati di destinazione
urbanistica, possono essere confermati anche da una sola delle
parti, o dai loro aventi causa, mediante atto redatto nella
stessa forma del precedente, al quale sia allegato un
certificato contenente prescrizioni urbanistiche riguardanti
le aree attinenti al giorno in cui è stato stipulato l'atto da
confermare".
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8. All'articolo 22, comma primo, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: "nonché i ricorsi giurisdizionali, di cui
al secondo comma". 9. All'articolo 23, dopo il comma
secondo, è inserito il seguente:
"Il Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio
ed i comuni, anche consorziati, mettono a reciproca
disposizione i rilievi aerofotogrammetrici da loro eseguiti. I
suddetti rilievi sono eseguiti in conformità ai criteri ed
alle specifiche previste dall'articolo 9, comma 2, del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133.".
10. All'articolo 31 è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"Alle aree di pertinenza dell'immobile sanato si applica
la medesima disciplina sulla sanatoria del bene principale. I
comuni possono consentire l'adeguamento delle unità abitative
alle altezze minime ai sensi dell'articolo 43, secondo comma,
lettera b), e terzo comma, della legge 5 agosto 1978,
n.457, purché non vi sia aumento di altezza del colmo del
tetto ".
11. All'articolo 32, così come modificato dall'articolo
39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n.724, al comma
primo, il primo e secondo periodo sono sostituiti dai
seguenti: "Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo
33, il rilascio della concessione o della autorizzazione in
sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo è
subordinato al parere favorevole delle amministrazioni
preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere
non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro
centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta
di parere, esso si intende reso in senso favorevole".
12. All'articolo 32, così come modificato dall'articolo
39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n.724, dopo il
secondo comma è inserito il seguente:
"Il rilascio della concessione edilizia o della
autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su immobili
soggetti alle leggi 1^ giugno 1939, n.1089, 29 giugno 1939,
n.1497, ed al decreto-legge 27 giugno 1985, n.312, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n.431, nonché in
relazione a vincoli imposti da leggi statali e regionali, e
dagli strumenti urbanistici, a tutela di interessi
idrogeologici e delle falde idriche nonché dei parchi
nazionali e regionali qualora istituiti prima dell'abuso, è
subordinato al parere favorevole delle amministrazioni
preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere
non venga reso entro centottanta giorni dalla domanda il
richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto
dell'amministrazione".
13. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, terzo
comma, ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985, n.47, il
comma 2 dell'articolo 1- sexies del decreto-legge 27
giugno 1985, n.312, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1985, n.431, e le sanzioni amministrative di cui
all'articolo 15, primo comma, della legge 29 giugno 1939,
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n.1497, non si applicano nei casi di sanatoria previsti dal
presente decreto.
14. Gli atti di cui all'articolo 1- bis, comma 2,
del decreto-legge 27 giugno 1985, n.312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n.431, sono adottati
con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali,
sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali e sentiti gli enti locali interessati. I pareri
dovranno essere espressi entro sessanta giorni.
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