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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


365
DDL0021-0017
Progetto di legge Camera n. 21 - testo presentato - (DDL13-21)
(suddiviso in 20 Unità Documento)
Unità Documento n.17 (che inizia a pag.17 dello stampato)
...C21. TESTIPDL
...C21.
...Decreto-legge 25 marzo 1996, n. 154, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 1996. Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata
Articolo 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC21 ZZ13 ZZDL ZZPR
  (Semplificazione dei procedimenti in materia
                    urbanistico-edilizia).
      1.  Nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore
  della legge di conversione del presente decreto, le regioni
  provvedono ad aggiornare la propria legislazione in materia di
  programma pluriennale di attuazione, anche in deroga a
  specifiche disposizioni dell'articolo 13 della legge 28
  gennaio 1977, n.10, e dell'articolo 6 del decreto-legge 23
  gennaio 1982, n.9, convertito, con modificazioni, dalla legge
  25 marzo 1982, n.94, e successive modificazioni, secondo
  principi che ne circoscrivano la funzione alla programmazione
  della formazione dei piani attuativi di nuovi insediamenti o
  di rilevanti ristrutturazioni urbanistiche, individuati
  territorialmente in modo univoco, anche in coordinamento con
  il programma triennale dei lavori pubblici del comune e con lo
  stato delle urbanizzazioni nel territorio interessato, e
  riferiscano i criteri di obbligatorietà alle effettive
  esigenze di sviluppo e di trasformazione degli aggregati
  urbani.  Le opere di urbanizzazione comunali da realizzarsi in
  attuazione degli strumenti urbanistici sono inserite nel
  programma triennale dei lavori pubblici del comune.
      2.  I comuni sono obbligati ad istruire e definire gli
  strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata
  afferenti le aree edificabili in base alle previsioni degli
  strumenti urbanistici generali, con priorità per le aree
  incluse, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
  nei programmi pluriennali di attuazione approvati e ancorché
  scaduti nei casi in cui non riservino o non abbiano riservato
  con apposito atto la formazione di tali strumenti
  all'iniziativa pubblica.
      3.  Per le opere di cui all'articolo 26 della legge 28
  febbraio 1985, n.47, per quelle di ristrutturazione edilizia
  di cui all'articolo 31, primo comma, lettera  d),  della
  legge 5 agosto 1978, n.457, nonché per quelle di manutenzione
  ordinaria e straordinaria, interessanti immobili residenziali,
  l'IVA è dovuta nella misura del 4 per cento fino al 30 aprile
  1995.  Alle relative minori entrate, valutate in lire 550
  miliardi per il 1994 ed in lire 915 miliardi per il 1995, si
  provvede mediante utilizzo di parte delle entrate derivanti
  dall'applicazione dell'articolo 39 della legge 23 dicembre
  1994, n.724.
      4.  L'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.398,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
  n.493, è sostituito dal seguente:
      "Art.  4 -  (Procedure per il rilascio della
  concessione edilizia). -   1.  Al momento della presentazione
  della domanda di
 
                              Pag. 18
 
  concessione edilizia l'ufficio abilitato a riceverla comunica
  all'interessato il nominativo del responsabile del
  procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto
  1990, n.241.  L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine
  di presentazione.
        2.  Entro sessanta giorni dalla presentazione della
  domanda il responsabile del procedimento cura l'istruttoria,
  eventualmente convocando una conferenza di servizi ai sensi e
  per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990,
  n.241, e redige una dettagliata relazione contenente la
  qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto e
  la propria valutazione sulla conformità del progetto alle
  prescrizioni urbanistiche ed edilizie.  Il termine può essere
  interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento
  richiede all'interessato, entro quindici giorni dalla
  presentazione della domanda, integrazioni documentali e
  decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione
  della documentazione integrativa.  Entro dieci giorni dalla
  scadenza del termine il responsabile del procedimento formula
  una motivata proposta all'autorità competente all'emanazione
  del provvedimento conclusivo.  I termini previsti al presente
  comma sono raddoppiati per i comuni con più di 200.000
  abitanti.
        3.  In ordine ai progetti presentati, il
  responsabile del procedimento deve richiedere, entro il
  termine di cui al comma 2, il parere della commissione
  edilizia.  Qualora questa non si esprima entro il termine
  predetto il responsabile del procedimento è tenuto comunque a
  formulare la proposta di cui al comma 2 e a redigere una
  relazione scritta al sindaco indicando i motivi per i quali il
  termine non è stato rispettato.  Il regolamento edilizio
  comunale determina i casi in cui il parere della commissione
  edilizia non deve essere richiesto.
        4.  La concessione edilizia è rilasciata entro
  quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2,
  qualora il progetto presentato non sia in contrasto con le
  prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e con le
  altre norme che regolano lo svolgimento dell'attività
  edilizia.
        5.  Decorso inutilmente il termine per l'emanazione
  del provvedimento conclusivo, l'interessato può, con atto
  notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di
  ricevimento, richiedere all'autorità competente di adempiere
  entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
        6.  Decorso inutilmente anche il termine di cui al
  comma 5, l'interessato può inoltrare istanza al presidente
  della giunta regionale competente il quale, nell'esercizio di
  poteri sostitutivi, nomina entro i quindici giorni successivi
  un commissario  ad acta  che, nel termine di trenta
  giorni, adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti
  della concessione edilizia.  Il commissario  ad acta  non
  può richiedere il parere della commissione edilizia.  Gli oneri
  finanziari relativi all'attività del commissario di cui al
  presente comma sono a carico del comune interessato.
        7.  I seguenti interventi se non in contrasto con
  gli strumenti urbanistici adottati o approvati con i
  regolamenti edilizi vigenti, e ferma restando la necessità
  delle autorizzazioni previste dalle leggi 1^ giugno 1939, n.
  1089, 29 giugno 1939, n. 1497, dal decreto-legge 27 giugno
  1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
  agosto
 
                              Pag. 19
 
  1985, n. 431, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394,
  sono subordinati alla denuncia di inizio dell'attività ai
  sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della legge 7 agosto
  1990, n. 241, come modificato dall'articolo 2 della legge 24
  dicembre 1993, n. 537:
          a)  opere di manutenzione straordinaria, restauro
  e risanamento conservativo;
          b)  opere di demolizione, reinterri e scavi, che
  non riguardino la coltivazione di cave e torbiere;
          c)  occupazioni di suolo mediante deposito di
  materiali ed esposizioni di merci a cielo libero;
          d)  opere di eliminazione delle barriere
  architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o
  ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma
  dell'edificio;
          e)  mutamento di destinazione d'uso degli immobili
  senza opere a ciò preordinate nei casi in cui esista la
  regolamentazione di cui all'articolo 25, ultimo comma, della
  legge 28 febbraio 1985, n.47, come sostituito dal comma 13 del
  presente articolo;
          f)  recinzioni, muri di cinta e cancellate;
          g)  aree destinate ad attività sportive senza
  creazione di volumetrie;
          h)  opere interne di singole unità immobiliari
  che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e
  non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile;
          i)  impianti tecnologici al servizio di edifici o
  attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che
  si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a
  seguito della revisione o installazione di impianti
  tecnologici;
        l)  varianti a concessioni già rilasciate che non
  incidano sui parametri urbanistici, e sulle volumetrie, che
  non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e
  non alterino la sagoma  e non violino le eventuali
  prescrizioni contenute nella concessione edilizia;
          m)  parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del
  lotto su cui insiste il fabbricato;
          n)  le altre opere individuate da legge regionale
  o provinciale.
        8.  La denuncia di inizio di attività di cui al
  comma 7 è sottoposta al termine massimo di validità fissato in
  anni tre, con obbligo per l'interessato di comunicare al
  comune la data di ultimazione dei lavori.
        9.  L'esecuzione delle opere per cui sia esercitata
  la facoltà di denuncia di inizio di attività ai sensi del
  comma 7 è subordinata alla medesima disciplina definita dalle
  norme nazionali e regionali vigenti per le corrispondenti
  opere eseguite su rilascio di concessione edilizia.
        10.  Nei casi di cui al comma 7, venti giorni prima
  dell'effettivo inizio dei lavori, l'interessato deve
  presentare la denuncia di inizio dell'attività, accompagnata
  da una dettagliata relazione a firma di un progettista
 
                              Pag. 20
 
  abilitato, nonché dagli opportuni elaborati progettuali che
  asseveri la conformità delle opere da realizzare agli
  strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti
  edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e
  di quelle igienico-sanitarie.  Il progettista abilitato deve
  emettere inoltre un certificato di collaudo finale che attesti
  la conformità dell'opera al progetto presentato.
        11.  Ai sensi del comma 10 il progettista assume la
  qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità
  ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale.  In
  caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui al
  comma 10 l'amministrazione ne dà comunicazione al competente
  ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni
  disciplinari.
        12.  L'esecuzione di opere in assenza della o in
  difformità dalla denuncia di cui al comma 7 o in difformità
  dagli strumenti urbanistici adottati o approvati e dai
  regolamenti edilizi vigenti, nonché dalla restante normativa
  sullo svolgimento dell'attività edilizia, comporta la sanzione
  pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale
  dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere
  stesse e comunque in misura non inferiore a lire un milione.
  In caso di denuncia di inizio di attività effettuata quando le
  opere sono già in corso di esecuzione la sanzione si applica
  nella misura minima.  La mancata denuncia di inizio
  dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni
  previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n.47.
  E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 2 del codice
  penale per le opere e gli interventi anteriori alla data di
  entrata in vigore della presente disposizione.
        13.  L'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 28
  febbraio 1985, n.47, è sostituito dal seguente:
      "Le regioni, entro centottanta giorni dalla data di
  entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge
  25 marzo 1996, n.154, con proprie leggi dettano norme relative
  al mutamento della destinazione d'uso degli immobili.  Fino
  all'approvazione di tali norme sono fatte salve le
  disposizioni delle leggi regionali vigenti ".
        14.  Per le opere pubbliche dei comuni, delle
  province e delle comunità montane, la deliberazione, con la
  quale il progetto viene approvato o l'opera autorizzata, ha i
  medesimi effetti della concessione edilizia.  I relativi
  progetti dovranno peraltro essere corredati da una relazione a
  firma di un progettista abilitato che attesti la conformità
  del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie,
  nonché l'esistenza dei nulla-osta di conformità alle norme di
  sicurezza sanitarie, ambientali e paesistiche.
        15.  Le norme di cui al presente articolo prevalgono
  sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei
  regolamenti edilizi comunali in materia di procedimento.
        16.  Le regioni e le province autonome di Trento e
  di Bolzano adeguano le proprie normazioni ai princìpi
  contenuti nel presente articolo in tema di procedimento.
        17.  Sono abrogate le seguenti disposizioni:
  articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n.457; comma sesto
  dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1979, n.650; articoli
  7 e 8 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n.9, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n.94;
 
                              Pag. 21
 
  articoli 10 e
  26 della legge 28 febbraio 1985, n.47; comma 2 dell'articolo 7
  della legge 9 gennaio 1989, n.13; comma 2 dell'articolo 9
  della legge 24 marzo 1989, n.122".
      5.  Le opere funzionali alla conduzione di fondi rustici
  nei comuni montani non destinate ad abitazione sono sanabili
  previo pagamento al comune competente di un'oblazione da lire
  500.000 a lire 1.500.000, qualora:
          a)  si tratti di opere costruite in legno, o in
  strutture prefabbricate amovibili, di volume complessivo non
  superiore a metri cubi 150, realizzate su fondi rustici di
  superficie non inferiore a metri quadri 6.000;
        b)  le opere fossero esistenti alla data di
  entrata in vigore del presente decreto;
        c)  non sussista una violazione dei vincoli
  paesaggistici o idrogeologici non sanabile.
 
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