| (Semplificazione dei procedimenti in materia
urbanistico-edilizia).
1. Nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, le regioni
provvedono ad aggiornare la propria legislazione in materia di
programma pluriennale di attuazione, anche in deroga a
specifiche disposizioni dell'articolo 13 della legge 28
gennaio 1977, n.10, e dell'articolo 6 del decreto-legge 23
gennaio 1982, n.9, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 marzo 1982, n.94, e successive modificazioni, secondo
principi che ne circoscrivano la funzione alla programmazione
della formazione dei piani attuativi di nuovi insediamenti o
di rilevanti ristrutturazioni urbanistiche, individuati
territorialmente in modo univoco, anche in coordinamento con
il programma triennale dei lavori pubblici del comune e con lo
stato delle urbanizzazioni nel territorio interessato, e
riferiscano i criteri di obbligatorietà alle effettive
esigenze di sviluppo e di trasformazione degli aggregati
urbani. Le opere di urbanizzazione comunali da realizzarsi in
attuazione degli strumenti urbanistici sono inserite nel
programma triennale dei lavori pubblici del comune.
2. I comuni sono obbligati ad istruire e definire gli
strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata
afferenti le aree edificabili in base alle previsioni degli
strumenti urbanistici generali, con priorità per le aree
incluse, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
nei programmi pluriennali di attuazione approvati e ancorché
scaduti nei casi in cui non riservino o non abbiano riservato
con apposito atto la formazione di tali strumenti
all'iniziativa pubblica.
3. Per le opere di cui all'articolo 26 della legge 28
febbraio 1985, n.47, per quelle di ristrutturazione edilizia
di cui all'articolo 31, primo comma, lettera d), della
legge 5 agosto 1978, n.457, nonché per quelle di manutenzione
ordinaria e straordinaria, interessanti immobili residenziali,
l'IVA è dovuta nella misura del 4 per cento fino al 30 aprile
1995. Alle relative minori entrate, valutate in lire 550
miliardi per il 1994 ed in lire 915 miliardi per il 1995, si
provvede mediante utilizzo di parte delle entrate derivanti
dall'applicazione dell'articolo 39 della legge 23 dicembre
1994, n.724.
4. L'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n.493, è sostituito dal seguente:
"Art. 4 - (Procedure per il rilascio della
concessione edilizia). - 1. Al momento della presentazione
della domanda di
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concessione edilizia l'ufficio abilitato a riceverla comunica
all'interessato il nominativo del responsabile del
procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto
1990, n.241. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine
di presentazione.
2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della
domanda il responsabile del procedimento cura l'istruttoria,
eventualmente convocando una conferenza di servizi ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990,
n.241, e redige una dettagliata relazione contenente la
qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto e
la propria valutazione sulla conformità del progetto alle
prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Il termine può essere
interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento
richiede all'interessato, entro quindici giorni dalla
presentazione della domanda, integrazioni documentali e
decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione
della documentazione integrativa. Entro dieci giorni dalla
scadenza del termine il responsabile del procedimento formula
una motivata proposta all'autorità competente all'emanazione
del provvedimento conclusivo. I termini previsti al presente
comma sono raddoppiati per i comuni con più di 200.000
abitanti.
3. In ordine ai progetti presentati, il
responsabile del procedimento deve richiedere, entro il
termine di cui al comma 2, il parere della commissione
edilizia. Qualora questa non si esprima entro il termine
predetto il responsabile del procedimento è tenuto comunque a
formulare la proposta di cui al comma 2 e a redigere una
relazione scritta al sindaco indicando i motivi per i quali il
termine non è stato rispettato. Il regolamento edilizio
comunale determina i casi in cui il parere della commissione
edilizia non deve essere richiesto.
4. La concessione edilizia è rilasciata entro
quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2,
qualora il progetto presentato non sia in contrasto con le
prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e con le
altre norme che regolano lo svolgimento dell'attività
edilizia.
5. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione
del provvedimento conclusivo, l'interessato può, con atto
notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di
ricevimento, richiedere all'autorità competente di adempiere
entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Decorso inutilmente anche il termine di cui al
comma 5, l'interessato può inoltrare istanza al presidente
della giunta regionale competente il quale, nell'esercizio di
poteri sostitutivi, nomina entro i quindici giorni successivi
un commissario ad acta che, nel termine di trenta
giorni, adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti
della concessione edilizia. Il commissario ad acta non
può richiedere il parere della commissione edilizia. Gli oneri
finanziari relativi all'attività del commissario di cui al
presente comma sono a carico del comune interessato.
7. I seguenti interventi se non in contrasto con
gli strumenti urbanistici adottati o approvati con i
regolamenti edilizi vigenti, e ferma restando la necessità
delle autorizzazioni previste dalle leggi 1^ giugno 1939, n.
1089, 29 giugno 1939, n. 1497, dal decreto-legge 27 giugno
1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto
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1985, n. 431, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394,
sono subordinati alla denuncia di inizio dell'attività ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241, come modificato dall'articolo 2 della legge 24
dicembre 1993, n. 537:
a) opere di manutenzione straordinaria, restauro
e risanamento conservativo;
b) opere di demolizione, reinterri e scavi, che
non riguardino la coltivazione di cave e torbiere;
c) occupazioni di suolo mediante deposito di
materiali ed esposizioni di merci a cielo libero;
d) opere di eliminazione delle barriere
architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o
ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma
dell'edificio;
e) mutamento di destinazione d'uso degli immobili
senza opere a ciò preordinate nei casi in cui esista la
regolamentazione di cui all'articolo 25, ultimo comma, della
legge 28 febbraio 1985, n.47, come sostituito dal comma 13 del
presente articolo;
f) recinzioni, muri di cinta e cancellate;
g) aree destinate ad attività sportive senza
creazione di volumetrie;
h) opere interne di singole unità immobiliari
che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e
non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile;
i) impianti tecnologici al servizio di edifici o
attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che
si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a
seguito della revisione o installazione di impianti
tecnologici;
l) varianti a concessioni già rilasciate che non
incidano sui parametri urbanistici, e sulle volumetrie, che
non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e
non alterino la sagoma e non violino le eventuali
prescrizioni contenute nella concessione edilizia;
m) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del
lotto su cui insiste il fabbricato;
n) le altre opere individuate da legge regionale
o provinciale.
8. La denuncia di inizio di attività di cui al
comma 7 è sottoposta al termine massimo di validità fissato in
anni tre, con obbligo per l'interessato di comunicare al
comune la data di ultimazione dei lavori.
9. L'esecuzione delle opere per cui sia esercitata
la facoltà di denuncia di inizio di attività ai sensi del
comma 7 è subordinata alla medesima disciplina definita dalle
norme nazionali e regionali vigenti per le corrispondenti
opere eseguite su rilascio di concessione edilizia.
10. Nei casi di cui al comma 7, venti giorni prima
dell'effettivo inizio dei lavori, l'interessato deve
presentare la denuncia di inizio dell'attività, accompagnata
da una dettagliata relazione a firma di un progettista
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abilitato, nonché dagli opportuni elaborati progettuali che
asseveri la conformità delle opere da realizzare agli
strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti
edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e
di quelle igienico-sanitarie. Il progettista abilitato deve
emettere inoltre un certificato di collaudo finale che attesti
la conformità dell'opera al progetto presentato.
11. Ai sensi del comma 10 il progettista assume la
qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità
ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In
caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui al
comma 10 l'amministrazione ne dà comunicazione al competente
ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni
disciplinari.
12. L'esecuzione di opere in assenza della o in
difformità dalla denuncia di cui al comma 7 o in difformità
dagli strumenti urbanistici adottati o approvati e dai
regolamenti edilizi vigenti, nonché dalla restante normativa
sullo svolgimento dell'attività edilizia, comporta la sanzione
pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale
dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere
stesse e comunque in misura non inferiore a lire un milione.
In caso di denuncia di inizio di attività effettuata quando le
opere sono già in corso di esecuzione la sanzione si applica
nella misura minima. La mancata denuncia di inizio
dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni
previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n.47.
E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 2 del codice
penale per le opere e gli interventi anteriori alla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
13. L'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 28
febbraio 1985, n.47, è sostituito dal seguente:
"Le regioni, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge
25 marzo 1996, n.154, con proprie leggi dettano norme relative
al mutamento della destinazione d'uso degli immobili. Fino
all'approvazione di tali norme sono fatte salve le
disposizioni delle leggi regionali vigenti ".
14. Per le opere pubbliche dei comuni, delle
province e delle comunità montane, la deliberazione, con la
quale il progetto viene approvato o l'opera autorizzata, ha i
medesimi effetti della concessione edilizia. I relativi
progetti dovranno peraltro essere corredati da una relazione a
firma di un progettista abilitato che attesti la conformità
del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie,
nonché l'esistenza dei nulla-osta di conformità alle norme di
sicurezza sanitarie, ambientali e paesistiche.
15. Le norme di cui al presente articolo prevalgono
sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei
regolamenti edilizi comunali in materia di procedimento.
16. Le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano adeguano le proprie normazioni ai princìpi
contenuti nel presente articolo in tema di procedimento.
17. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n.457; comma sesto
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1979, n.650; articoli
7 e 8 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n.9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n.94;
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articoli 10 e
26 della legge 28 febbraio 1985, n.47; comma 2 dell'articolo 7
della legge 9 gennaio 1989, n.13; comma 2 dell'articolo 9
della legge 24 marzo 1989, n.122".
5. Le opere funzionali alla conduzione di fondi rustici
nei comuni montani non destinate ad abitazione sono sanabili
previo pagamento al comune competente di un'oblazione da lire
500.000 a lire 1.500.000, qualora:
a) si tratti di opere costruite in legno, o in
strutture prefabbricate amovibili, di volume complessivo non
superiore a metri cubi 150, realizzate su fondi rustici di
superficie non inferiore a metri quadri 6.000;
b) le opere fossero esistenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto;
c) non sussista una violazione dei vincoli
paesaggistici o idrogeologici non sanabile.
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