| (Trasferimento o cessazione dell'attività).
1. Il titolare di un impianto, autorizzato ai sensi delle
vigenti disposizioni normative, in caso di trasferimento della
titolarità del medesimo o di cessazione dell'attività, resta
obbligato, anche in solido con i successivi aventi causa, ad
effettuare le necessarie azioni di risanamento ambientale.
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