| (Trasferimento dell'autorizzazione).
1. Al trasferimento della proprietà o della
disponibilità dell'impianto consegue la voltura
dell'autorizzazione.
2. Il trasferimento dell'autorizzazione è denunciato
all'autorità competente entro quindici giorni dalla sua
denuncia.
3. L'autorità di cui al comma 2, entro e non oltre
sessanta giorni dalla denuncia, verifica d'ufficio la
sussistenza delle garanzie e dei requisiti finanziari e
professionali eventualmente richiesti dalla legge e dispone,
se del caso, con provvedimento motivato da notificare
all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di
prosecuzione dell'attività.
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