| (Modifica sostanziale).
1. Ogni spostamento di impianti o di attività dal luogo
in precedenza autorizzato ad altra località all'esterno del
sito dello stabilimento, nonché ogni modifica sostanziale,
anche di processo produttivo, che comporti un significativo
incremento nella quantità o nella qualità delle sostanze
rilasciate nell'ambiente o degli effetti chimico-fisici delle
emissioni, sono soggetti ad autorizzazione.
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