| (Opere di particolare pregio artistico e/o
architettonico).
1. Si applicano le disposizioni di cui ai capi IV e V
della legge 28 febbraio 1985, n.47, e successive
modificazioni, alle opere di particolare pregio artistico e/o
architettonico con cubatura anche superiore a 750 metri cubi,
realizzate dal proprietario del fondo sotto la superficie
terrestre, purché il loro valore artistico e/o architettonico
sia stato riconosciuto con specifico parere espresso dalla
competente soprintendenza ai beni culturali, architettonici ed
artistici, purché sia rispettato il termine del 31 dicembre
1993 per le opere sanabili.
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