| (Princìpi).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi per disciplinare le ipotesi di danno
ambientale secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) conferma del principio generale della
risarcibilità del danno ambientale, inteso come stabile e
significativo deterioramento di una o più componenti
ambientali o di interi ecosistemi;
b) adozione di un regime generale di
responsabilità basato sulla colpa;
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c) individuazione specifica delle attività alle
quali si applichi un regime speciale fondato sulla
responsabilità oggettiva per rischio aggravato, secondo la
Convenzione di Lugano sulla responsabilità per attività
pericolose, sottoscritta dall'Italia in data 21 giugno
1993;
d) previsione del carattere prioritario del
ripristino della situazione anteriore all'illecito, salvo il
risarcimento per il mancato godimento fino alla data del
ripristino; qualora il ripristino della situazione anteriore
non sia tecnicamente od economicamente conveniente, il
risarcimento, su motivata richiesta dei soggetti di cui alla
lettera e), sarà commisurato al costo degli interventi
necessari ai fini della riduzione delle conseguenze
dell'evento nonché ai costi del ripristino e del mancato
godimento fino alla data del ripristino; qualora il ripristino
non sia tecnicamente possibile, il risarcimento potrà essere
commisurato alla prestazione di risorse naturali equivalenti a
quelle danneggiate;
e) attribuzione dell'azione per danno ambientale
allo Stato ed agli enti territoriali e, limitatamente
all'azione di rispristino, alle associazioni ambientaliste che
rispondano ai requisiti di stabile ed adeguata rappresentanza
degli interessi collettivi e diffusi coinvolti;
f) previsione dell'azione interdittiva
dell'attività illecita in caso di danno continuativo o di
minaccia di grave danno;
g) previsione del principio di solidarietà nel
caso di concorso nell'evento di danno di una pluralità di
soggetti, salvi i casi di prova liberatoria da parte del
concorrente in ordine al contributo alla causazione ed alla
misura parziale del danno singolarmente prodotto;
h) attribuzione dell'ammontare del risarcimento al
fondo di cui alla lettera m) e, comunque, previsione di
un vincolo di destinazione per la realizzazione delle opere di
risanamento relative all'evento dannoso per il quale è stato
ottenuto il risarcimento;
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i) definizione dei criteri per l'agevolazione
della prova del nesso di causalità tra evento e danno;
l) previsione di forme di assicurazione
obbligatoria ovvero di prestazione di garanzie finanziarie
equivalenti nei casi di esercizio di attività classificate
come pericolose, come condizione per ottenere o mantenere
un'autorizzazione all'esercizio delle medesime attività;
m) previsione di un fondo collettivo di indennizzo
per danni non imputabili a soggetti individuati o, in
concreto, non risarciti; il fondo è alimentato dallo Stato e
dai settori interessati; al fondo affluiranno, con vincolo di
destinazione, i risarcimenti derivanti dalle azioni per danno
ambientale.
2. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso al
Parlamento per l'espressione del parere da parte delle
competenti Commissioni parlamentari ed all'Agenzia nazionale
per la protezione dell'ambiente, che esprimono il loro parere
entro trenta giorni dalla ricezione del testo.
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