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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3664
DDL0192-0094
Progetto di legge Camera n. 192 - testo presentato - (DDL13-192)
(suddiviso in 98 Unità Documento)
Unità Documento n.94 (che inizia a pag.52 dello stampato)
...C192. TESTIPDL
...C192.
...PROPOSTA DI LEGGE -
Art. 71.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC192 ZZ13 ZZPD ZZPR
                         (Princìpi).
     1.  Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi
  dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
  più decreti legislativi per disciplinare le ipotesi di danno
  ambientale secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
         a)  conferma del principio generale della
  risarcibilità del danno ambientale, inteso come stabile e
  significativo deterioramento di una o più componenti
  ambientali o di interi ecosistemi;
         b)  adozione di un regime generale di
  responsabilità basato sulla colpa;
 
                              Pag. 53
 
         c)  individuazione specifica delle attività alle
  quali si applichi un regime speciale fondato sulla
  responsabilità oggettiva per rischio aggravato, secondo la
  Convenzione di Lugano sulla responsabilità per attività
  pericolose, sottoscritta dall'Italia in data 21 giugno
  1993;
         d)  previsione del carattere prioritario del
  ripristino della situazione anteriore all'illecito, salvo il
  risarcimento per il mancato godimento fino alla data del
  ripristino; qualora il ripristino della situazione anteriore
  non sia tecnicamente od economicamente conveniente, il
  risarcimento, su motivata richiesta dei soggetti di cui alla
  lettera  e),  sarà commisurato al costo degli interventi
  necessari ai fini della riduzione delle conseguenze
  dell'evento nonché ai costi del ripristino e del mancato
  godimento fino alla data del ripristino; qualora il ripristino
  non sia tecnicamente possibile, il risarcimento potrà essere
  commisurato alla prestazione di risorse naturali equivalenti a
  quelle danneggiate;
         e)  attribuzione dell'azione per danno ambientale
  allo Stato ed agli enti territoriali e, limitatamente
  all'azione di rispristino, alle associazioni ambientaliste che
  rispondano ai requisiti di stabile ed adeguata rappresentanza
  degli interessi collettivi e diffusi coinvolti;
         f)  previsione dell'azione interdittiva
  dell'attività illecita in caso di danno continuativo o di
  minaccia di grave danno;
         g)  previsione del principio di solidarietà nel
  caso di concorso nell'evento di danno di una pluralità di
  soggetti, salvi i casi di prova liberatoria da parte del
  concorrente in ordine al contributo alla causazione ed alla
  misura parziale del danno singolarmente prodotto;
         h)  attribuzione dell'ammontare del risarcimento al
  fondo di cui alla lettera  m)  e, comunque, previsione di
  un vincolo di destinazione per la realizzazione delle opere di
  risanamento relative all'evento dannoso per il quale è stato
  ottenuto il risarcimento;
 
                              Pag. 54
 
         i)  definizione dei criteri per l'agevolazione
  della prova del nesso di causalità tra evento e danno;
         l)  previsione di forme di assicurazione
  obbligatoria ovvero di prestazione di garanzie finanziarie
  equivalenti nei casi di esercizio di attività classificate
  come pericolose, come condizione per ottenere o mantenere
  un'autorizzazione all'esercizio delle medesime attività;
         m)  previsione di un fondo collettivo di indennizzo
  per danni non imputabili a soggetti individuati o, in
  concreto, non risarciti; il fondo è alimentato dallo Stato e
  dai settori interessati; al fondo affluiranno, con vincolo di
  destinazione, i risarcimenti derivanti dalle azioni per danno
  ambientale.
     2.  Lo schema di decreto legislativo è trasmesso al
  Parlamento per l'espressione del parere da parte delle
  competenti Commissioni parlamentari ed all'Agenzia nazionale
  per la protezione dell'ambiente, che esprimono il loro parere
  entro trenta giorni dalla ricezione del testo.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-192 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0192 TOTPAG=0057 TOTDOC=0098 NDOC=0094 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0052 RIGINIZ=023 PAGFIN=0054 RIGFIN=019 UPAG=NO PAGEIN=52 PAGEFIN=54 SORTRES= SORTDDL=019200 00 FASCIDC=13DDL0192 SORTNAV=0019200 000 00000 ZZDDLC192 NDOC0094 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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