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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3667
DDL0192-0097
Progetto di legge Camera n. 192 - testo presentato - (DDL13-192)
(suddiviso in 98 Unità Documento)
Unità Documento n.97 (che inizia a pag.54 dello stampato)
...C192. TESTIPDL
...C192.
...PROPOSTA DI LEGGE -
Art. 73.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC192 ZZ13 ZZPD ZZPR
         (Delega in materia di reati ambientali). 
     1.  Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla
  data di entrata in
 
                              Pag. 55
 
  vigore della presente legge, uno o più
  decreti legislativi per la riforma delle leggi penali vigenti
  in materia di salvaguardia dell'ambiente, secondo i seguenti
  princìpi e criteri direttivi:
         a)  previsione di sanzioni penali per violazioni
  che ledono od espongono a pericolo l'interesse ambientale
  secondo i seguenti criteri:
         1) previsione come delitti puniti con la reclusione da
  uno a tre anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 50
  milioni, per i fatti che ledono in modo persistente e
  rilevante una o più componenti ambientali;
         2) previsione come delitti puniti con la reclusione da
  uno a cinque anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 50
  milioni per i fatti che ledono in modo persistente e rilevante
  l'equilibrio di interi ecosistemi;
         3) previsione che i delitti di cui ai numeri 1) e 2)
  siano puniti, anche se commessi per colpa, e che, in tal caso,
  le pene applicabili siano, nell'ipotesi di cui al numero 1),
  la reclusione da sei mesi a due anni o la multa da lire 1
  milione a lire 30 milioni; nell'ipotesi di cui al numero 2),
  la reclusione da uno a tre anni e la multa da lire 3 milioni a
  lire 50 milioni;
         4) previsione di un'attenuante ove i fatti siano di
  speciale tenuità, nelle ipotesi di cui ai numeri 1) e 3); di
  un'aggravante se siano di particolare gravità;
         5) previsione come delitti puniti con la reclusione da
  uno a tre anni o con la multa da lire 10 milioni a lire 50
  milioni per i fatti che espongano a concreto pericolo
  l'equilibrio di interi ecosistemi;
         6) previsione come delitti punibili con la reclusione
  da uno a due anni o con la multa da lire 10 milioni a lire 50
  milioni per i fatti commessi in violazione di obblighi imposti
  per evitare l'esposizione a pericolo dell'equilibrio di interi
  ecosistemi, a coloro che esercitano attività con speciale
  impatto ambientale;
         7) previsione che i fatti previsti ai numeri 5) e 6)
  siano puniti, anche se
 
                              Pag. 56
 
  commessi per colpa, e che le pene
  applicabili siano, nell'ipotesi di cui al numero 5), la
  reclusione da quattro mesi ad un anno o la multa da lire 5
  milioni a lire 30 milioni; nell'ipotesi di cui al numero 6,
  con la reclusione da sei mesi a due anni o con la multa da
  lire 5 milioni a 30 milioni;
         8) previsione di un'aggravante se i fatti di cui ai
  numeri 5) e 6) siano di particolare gravità;
         9) previsione come contravvenzioni punite con
  l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da lire 5
  milioni a lire 30 milioni per i fatti che espongono a concreto
  pericolo una o più componenti ambientali;
         10) prevedere, nel caso in cui ricorra l'attenuante di
  cui all'articolo 62, primo comma, numero 6, del codice penale,
  che la pena possa essere ridotta sino alla metà;
         b)  salvo quanto previsto ai numeri da 1) a 9)
  della lettera  a),  previsione di sanzioni amministrative
  per violazioni di obblighi formali che non ledano né espongano
  a concreto pericolo l'interesse ambientale.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-192 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0192 TOTPAG=0057 TOTDOC=0098 NDOC=0097 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0054 RIGINIZ=031 PAGFIN=0056 RIGFIN=020 UPAG=NO PAGEIN=54 PAGEFIN=56 SORTRES= SORTDDL=019200 00 FASCIDC=13DDL0192 SORTNAV=0019200 000 00000 ZZDDLC192 NDOC0097 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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