| (Opere riguardanti sedi di comunità terapeutiche o
necessarie
all'abbattimento di barriere architettoniche).
1. Si applicano le disposizioni di cui ai capi IV e V
della legge 28 febbraio 1985, n.47, e successive
modificazioni, e le norme relative all'articolo 9 della legge
28 gennaio 1977, n. 10, per le seguenti opere realizzate entro
il 31 dicembre 1993, per le quali sia stata già presentata
richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria
anche ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985,
n. 47:
a) immobili utilizzati per sedi di comunità
terapeutiche per tossicodipendenti, e per disabili, anche
oltre i 750 metri cubi;
b) opere strettamente necessarie all'abbattimento
di barriere architettoniche negli spazi interni ed esterni
accessori alla proprietà e alla residenza di portatori di
handicap che ne abbiano necessità.
2. Lo scorporo delle aliquote previsto dall'articolo 39,
comma 9, terzo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n.724,
si estende, per le istituzioni legalmente riconosciute aventi
come scopo il recupero dei minori, anche alle opere di
urbanizzazione secondaria.
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