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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3670
DDL0193-0002
Progetto di legge Camera n. 193 - testo presentato - (DDL13-193)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C193. TESTIPDL
...C193.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC193 ZZ13 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! - Come ha scritto giustamente Enzo
  Cheli, "nella storia della democrazia italiana, affrontare il
  tema del finanziamento dei partiti, o se vogliamo più in
  generale del rapporto tra politica e denaro, ha sempre
  rappresentato un'impresa un po' disperata.  Infatti intorno
  agli aspetti negativi del problema del finanziamento ai
  partiti tutto o quasi tutto è stato detto in termini
  scientifici senza che nulla di veramente risolutivo e di
  veramente incisivo sia poi accaduto sul terreno delle scelte
  politiche".
     La presente è l'aggiornamento dell'analoga proposta di
  legge presentata già nella IX legislatura (1^ agosto 1984,
  atto Camera n.  1995) e successivamente nella X legislatura (2
  luglio 1987, atto Camera n. 307), nella XI legislatura (7
  maggio 1992, atto Camera n. 619) e nella XII legislatura (28
  ottobre 1994, atto Camera n. 1548).
     Pur nell'arco di quattro legislature e di ben dodici anni
  tale proposta non è mai stata discussa nonostante che essa
  rispondesse con tempestività, anzi con previdente anticipo,
  all'insoddisfazione verso la situazione concreta del
  funzionamento e del finanziamento dell'attività politica, la
  cui diffusione nell'opinione pubblica anche prima
  dell'esplodere di Tangentopoli, si era già delineata.
     Nella X legislatura, nell'estate del 1991, il primo
  firmatario della presente proposta di legge chiese all'allora
  Presidente della Camera dei deputati, onorevole Nilde Iotti,
  di iscrivere la proposta di legge all'ordine del giorno dei
  lavori.  L'onorevole Iotti girò la richiesta al Presidente
  della Commissione affari costituzionali, il quale, il 7
  ottobre 1991, rispose che "l'inserimento degli atti di
  iniziativa parlamentare nei programmi e nei calendari di
 
                               Pag. 2
 
  lavoro delle Commissioni avviene su richiesta dei Gruppi" e
  che la Commissione non aveva iniziato l'esame della proposta
  di legge perché nessun Gruppo ne aveva fatto richiesta.  E
  invece la questione avrebbe meritato ben altra attenzione, se
  si considera che pochi mesi più tardi, il raffronto fra i due
  referendum  abrogativi del finanziamento pubblico dei
  partiti del 1978 e del 1993, con il passaggio dal 43 al 90 per
  cento dei suffragi, sarebbe stato indicativo di quanto nel
  corso di quegli anni fosse aumentata la diffidenza verso uno
  strumento che era nato nel 1974 anche in risposta agli
  scandali di allora relativi alle tangenti pagate a taluni
  partiti dalle società petrolifere.
     I riflessi negativi del ritardo con il quale si è
  affrontato il problema sono evidenti, solo che si pensi agli
  effetti dirompenti della vicenda che va sotto il nome di
  "Tangentopoli".  Antiche forze politiche tradizionali nel
  nostro Paese, sono addirittura scomparse. Né la legge 10
  dicembre 1993, n. 515, pare abbia adeguatamente affrontato il
  problema.
     La risposta a questo stato di cose sta innanzitutto nella
  prassi concreta del modo di far politica, a sua volta frutto
  della tensione ideale, progettuale, sociale esistente fra le
  formazioni politiche del nostro Paese.
     Nessuna legge per quanto perfetta potrà mai prescindere da
  questa esigenza.
     In secondo luogo, se si passa all'analisi del sistema
  normativo, occorre riconoscere come sia la grande cornice
  costituzionale del nostro sistema politico, sia le
  caratteristiche del nostro sistema elettorale abbiano di
  fatto, in questo cinquantennio, modellato le nostre forze
  politiche che in varia misura e in varie forme si sono dovute
  adattare al "recipiente" istituzionale nel quale si trovano ad
  operare.
     Si tratta del tema della "grande riforma" delle
  istituzioni del nostro Paese, in cui peraltro l'argomento
  della "riforma della politica" non ha trovato per ora
  sufficiente spazio.
     E' necessario invece che lo trovi.  Proposte di legge come
  questa hanno appunto il significato di far corrispondere ad
  una riforma delle nostre istituzioni una spinta alla riforma
  anche dei soggetti politici che vi operano, in termini di
  democrazia, di efficienza e di trasparenza, tutti ingredienti
  necessari per stimolare alla partecipazione, obiettivo proprio
  di ogni sistema democratico.
     Se allora una nuova legge sul funzionamento e sul
  finanziamento dei partiti non potrà essere completamente
  risolutiva dei problemi sul tappeto, essa rappresenterà un
  punto di riferimento ed uno stimolo efficace perché il nostro
  sistema politico possa portarsi su di un livello più elevato
  di efficienza e di partecipazione.
     Quali sono le soluzioni qui delineate?
     Il capo I della presente proposta di legge tratta appunto
  il finanziamento dei partiti.  In Italia il finanziamento
  pubblico dei partiti è stato introdotto con la legge n. 195
  del 1974, esteso con la legge n. 422 del 1980 alle elezioni
  per il Parlamento europeo e per i consigli regionali, e
  parzialmente riformato con la legge n. 659 del 1981 che
  aumentò la misura del finanziamento e introdusse alcune
  rettifiche nel meccanismo della pubblicità del bilancio dei
  partiti e nel meccanismo di controllo.
     Tale quadro normativo è stato poi modificato dal decreto
  del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 173, in
  esito al  referendum  indetto con decreto del Presidente
  della Repubblica 25 febbraio 1993, con l'abrogazione delle
  disposizioni riguardanti i finanziamenti annui ai gruppi
  parlamentari per l'applicazione dei propri compiti e per
  l'attività funzionale dei relativi partiti (articoli 3 e 9
  della legge 2 maggio 1974, n. 195).
     L'insieme delle disposizioni vigenti non ha risolto le
  contraddizioni tra la considerazione della funzione pubblica
  svolta dai partiti che motivò a suo tempo il finanziamento da
  parte dello Stato ed il carattere sostanzialmente privatistico
  della struttura dei partiti stessi.  Questo dà luogo ad
  inconvenienti di natura tecnica per quanto attiene a proprietà
  degli immobili, delle partecipazioni, delle stesse automobili,
  eccetera.
     Per ovviare a questo stato di cose si prevede,
  all'articolo 1, che  a latere  di ciascun partito venga
 
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  costituita una fondazione (per taluni aspetti sul modello
  della Germania) cui debbano essere conferiti nel lasso di
  tempo di tre anni tutti i rapporti patrimoniali facenti capo
  direttamente o indirettamente a ciascun partito.  A dette
  fondazioni potranno essere applicati i sistemi di controllo e
  di certificazione dei bilanci e dei conti patrimoniali di cui
  agli articoli 2, 3 e 4 della presente proposta di legge, che
  prevedono un'alta autorità di controllo sul funzionamento
  democratico dei partiti.
     All'articolo 5 si prevede una delega al Governo per il
  coordinamento e l'integrazione in un testo unico delle norme
  vigenti che comportino ausili, agevolazioni o benefici
  patrimoniali valutabili per lo svolgimento dell'attività
  istituzionale dei partiti politici.
     Con l'articolo 6 ci si propone invece di incentivare da un
  lato e di rendere più trasparente dall'altro
  l'autofinanziamento dei partiti e dell'attività politica in
  genere attraverso i contributi o le prestazioni di privati,
  come singoli o in forma associata.  Tale incentivo si verifica
  con il meccanismo della parziale detassazione nella misura
  massima del 40 per cento del contributo stesso.
     Con l'articolo 7, in materia di pubblicità e controllo
  delle spese elettorali, si include l'Autorità di controllo tra
  i destinatari della dichiarazione di cui al comma 6
  dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1993, n.  515, nonché
  tra quelli della comunicazione della Corte dei conti prevista
  al comma 3 dell'articolo 12 della stessa legge n.  515 del
  1993.
     Con l'articolo 8 si prevede una riduzione ad una delle
  preferenze per le elezioni europee, in modo analogo a quanto
  recentemente intervenuto limitatamente alla quota
  proporzionale per l'elezione dei consigli regionali e dei
  comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti.
  Nella proposta di legge su analogo argomento presentata nella
  XI legislatura si prevedeva la riduzione a due delle
  preferenze sia per le elezioni europee, che per quelle
  regionali e comunali.  Le modifiche intervenute nel frattempo
  alla disciplina delle elezioni regionali e comunali, nonché
  quelle intervenute ancor prima alla disciplina dell'elezione
  della Camera dei deputati a seguito del  referendum  del
  1991, hanno indotto ad una armonizzazione del sistema.
     La lotta per le preferenze (su cui ha scritto cose
  illuminanti e giuste il compianto Alberto Spreafico),
  all'interno di ciascuna lista è infatti una delle cause di
  deterioramento del rapporto tra politica e denaro.  La tendenza
  all'acquisizione personale di spazi televisivi, all'invio di
  messaggi, all'arruolamento di attivisti personali è infatti
  fonte di forte dispendio di denaro nei fatti difficilmente
  controllabile.
     Un ulteriore approfondimento dello studio di sistemi molto
  radicali di abolizione del sistema delle preferenze (ad
  esempio sul modello tedesco o su quello francese) sembra
  veramente necessario.
     Il capo II è dedicato all'ordinamento dei partiti e si
  propone di dare attuazione, nei termini più essenziali
  possibili e quindi più rispettosi dell'autonomia dei partiti
  stessi, all'articolo 49 della Costituzione che sancisce come
  tutti i cittadini abbiano diritto di associarsi liberamente in
  partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la
  politica nazionale.
     L'argomento è strettamente concatenato al precedente per
  assicurare uno scorrimento democratico nelle strutture dei
  partiti, dal centro alla periferia, del meccanismo di
  finanziamento prima delineato.
     Non si vuole compiere intromissioni nell'autonoma gestione
  dei partiti, bensì fissare pochi, essenziali princìpi di
  libertà e di democrazia.
     Ha scritto infatti Sandro Amorosino: "La necessità di
  creare un vero e proprio diritto dei partiti - una disciplina
  giuridica pubblicista di fonte normativa ma anche risultante
  dall'esercizio dell'autonomia statutaria - deriva da
  un'esigenza generale, ma acquista particolare rilevanza
  dall'angolazione della trasparenza e controllabilità da parte
  dei cittadini".
     Nell'articolo 9 si prevede che i partiti rappresentati nel
  Parlamento nazionale ed europeo o almeno in un consiglio
  regionale o provinciale o comunque nei comuni la cui
  popolazione è complessivamente superiore a 200 mila unità sono
 
                               Pag. 4
 
  tenuti ad approvare uno statuto disciplinante un ordinamento
  interno a base democratica.
     Nell'articolo 10 viene garantito il diritto di chi aspira
  all'iscrizione ad un partito politico di ricevere una
  risposta, positiva o negativa che sia, in termini solleciti.
  Con esso si prescrive anche agli statuti dei partiti di
  permettere la manifestazione di posizioni differenziate, di
  maggioranza e di minoranza, sugli indirizzi politici e sulle
  decisioni relative a comportamenti politici e di garantire la
  rappresentanza proporzionale delle minoranze costituitesi su
  mozioni politiche presentate nelle sedi di dibattito interno,
  che abbiano raccolto il cinque per cento dei voti.
     Si assicura, poi, la rappresentanza proporzionale delle
  minoranze nei consigli di amministrazione delle fondazioni
  previste dall'articolo 1, nonché la ripartizione dei
  contributi finanziari tra centro e periferia, punto questo
  importantissimo per impe- dire che il finanziamento pubblico
  diventi sinonimo di centralizzazione del potere nei
  partiti.
     Si prescrive infine che gli statuti prevedano che la
  scelta delle candidature dei partiti e movimenti per le
  elezioni a tutti i livelli avvenga mediante meccanismi di
  elezioni primarie a suffragio segreto.
     I proponenti sono consapevoli di come la materia qui
  considerata sia scottante e controversa.
     Ma sono altresì consapevoli di come la risoluzione di
  tanti conflitti istituzionali e la ripresa di prestigio dei
  poteri democratici non possano non poggiare su di una aperta
  discussione sui modelli più accettabili di finanziamento della
  politica e sulla assunzione di soluzioni legislative che
  abbiano dietro di loro il convinto consenso di una larga parte
  della popolazione e delle stesse organizzazioni economiche e
  sociali.
 
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