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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3672
DDL0193-0004
Progetto di legge Camera n. 193 - testo presentato - (DDL13-193)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C193. TESTIPDL
...C193.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC193 ZZ13 ZZPD ZZPR
                (Disposizioni per l'ammissione
                 al finanziamento pubblico).
     1.  I partiti politici, rappresentati in Parlamento o nelle
  assemblee regionali, che intendono avvalersi del finanziamento
  pubblico o di altre forme di ausilio finanziario pubblico
  anche indiretto, sono tenuti a costituire una fondazione cui
  devono essere conferiti, entro tre anni dalla data di entrata
  in vigore della presente legge, tutti i rapporti patrimoniali
  facenti capo direttamente o indirettamente a ciascun partito.
  Nel rispetto delle vigenti norme le fondazioni potranno darsi
  articolazioni periferiche o costituire fondazioni locali
  autonome in conformità alle disposizioni contenute nello
  statuto di ciascun partito sui rapporti fra organizzazioni
  centrali e periferiche.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-193 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0193 TOTPAG=0012 TOTDOC=0014 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=006 PAGFIN=0005 RIGFIN=020 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=019300 00 FASCIDC=13DDL0193 SORTNAV=0019300 000 00000 ZZDDLC193 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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