| (Disposizioni per l'ammissione
al finanziamento pubblico).
1. I partiti politici, rappresentati in Parlamento o nelle
assemblee regionali, che intendono avvalersi del finanziamento
pubblico o di altre forme di ausilio finanziario pubblico
anche indiretto, sono tenuti a costituire una fondazione cui
devono essere conferiti, entro tre anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, tutti i rapporti patrimoniali
facenti capo direttamente o indirettamente a ciascun partito.
Nel rispetto delle vigenti norme le fondazioni potranno darsi
articolazioni periferiche o costituire fondazioni locali
autonome in conformità alle disposizioni contenute nello
statuto di ciascun partito sui rapporti fra organizzazioni
centrali e periferiche.
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