| (Procedimento di controllo dei bilanci e dei conti
patrimoniali delle fondazioni).
1. I bilanci consolidati ed i conti patrimoniali delle
fondazioni, comprensivi delle partecipazioni da esse detenute,
devono essere certificati annualmente da società estratte a
sorte, tra quelle autorizzate, a norma delle vigenti
disposizioni, alla revisione e certificazione dei bilanci.
L'autorizzazione deve essere anteriore alla data del 9 maggio
1996.
2. Le società che eseguono la revisione sono tenute al
segreto professionale su dati e fatti di cui vengano a
conoscenza nel corso del procedimento di certificazione. In
caso di violazione accertata in sede giurisdizionale di tale
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obbligo, alle sanzioni penali consegue la sanzione
amministrativa della revoca dell'autorizzazione ad esercitare
l'attività di revisione e certificazione.
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