| (Autorità indipendente di controllo).
1. E' istituita un'Autorità indipendente preposta al
controllo dell'osservanza delle disposizioni di legge
concernenti i partiti e i movimenti politici che partecipano
alle elezioni europee, nazionali e regionali.
2. L'Autorità ha struttura di organo collegiale composto
di tre membri, scelti tra cittadini italiani non iscritti a
partiti, di specchiata moralità ed altissima qualificazione
tecnica in materia amministrativa, contabile o finanziaria
designati, rispettivamente, dal presidente della Corte
costituzionale, dal Presidente della Corte di cassazione e dal
Presidente della Corte dei conti.
3. I membri del collegio non possono appartenere alla
magistratura ordinaria, amministrativa o contabile.
4. Il collegio è presieduto dal membro designato dal
Presidente della Corte costituzionale e dura in carica quattro
anni. I membri non sono riconfermabili. I membri del collegio
giurano fedeltà alla Repubblica ed alle sue leggi innanzi al
Presidente della Repubblica. La posizione dei membri del
collegio è parificata a quella dei giudici costituzionali.
5. L'Autorità si avvale di un Segretariato composto da non
più di trenta addetti dei quali dieci con regime giuridico e
trattamento economico di dirigenti dello Stato, tenuti
all'osservanza rigorosa del segreto di ufficio. Gli addetti al
Segretariato, se già dipendenti dello Stato o di enti
pubblici, sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni ed
enti di provenienza e non possono essere candidati ad elezioni
politiche ed amministrative.
6. Il funzionamento e la struttura dell'Autorità e del
Segretariato sono disciplinati da un regolamento adottato,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per
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materia, dall'Autorità con deliberazione collegiale.
7. L'Autorità esercita le seguenti funzioni:
a) verifica la regolarità del bilancio
certificato, che ciascun partito o movimento è tenuto a
presentare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui
si riferisce;
b) verifica, entro il 30 settembre di ciascun
anno, la corrispondenza dei bilanci alle norme sul
finanziamento pubblico dei partiti e procede alla loro
approvazione. Nell'attività di verifica il collegio può
avvalersi di tutte le amministrazioni pubbliche e di enti
pubblici e privati, in particolare finanziari e bancari. A tal
fine l'Autorità ha i medesimi poteri di indagine spettanti
alla magistratura ordinaria;
c) sovrintende al rispetto delle disposizioni
concernenti la democraticità, la trasparenza e la regolarità
del funzionamento dei partiti, di cui al capo II della
presente legge.
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