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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3674
DDL0193-0006
Progetto di legge Camera n. 193 - testo presentato - (DDL13-193)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C193. TESTIPDL
...C193.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC193 ZZ13 ZZPD ZZPR
            (Autorità indipendente di controllo).
       1.  E' istituita un'Autorità indipendente preposta al
  controllo dell'osservanza delle disposizioni di legge
  concernenti i partiti e i movimenti politici che partecipano
  alle elezioni europee, nazionali e regionali.
     2.  L'Autorità ha struttura di organo collegiale composto
  di tre membri, scelti tra cittadini italiani non iscritti a
  partiti, di specchiata moralità ed altissima qualificazione
  tecnica in materia amministrativa, contabile o finanziaria
  designati, rispettivamente, dal presidente della Corte
  costituzionale, dal Presidente della Corte di cassazione e dal
  Presidente della Corte dei conti.
     3.  I membri del collegio non possono appartenere alla
  magistratura ordinaria, amministrativa o contabile.
     4.  Il collegio è presieduto dal membro designato dal
  Presidente della Corte costituzionale e dura in carica quattro
  anni.  I membri non sono riconfermabili.  I membri del collegio
  giurano fedeltà alla Repubblica ed alle sue leggi innanzi al
  Presidente della Repubblica.  La posizione dei membri del
  collegio è parificata a quella dei giudici costituzionali.
     5.  L'Autorità si avvale di un Segretariato composto da non
  più di trenta addetti dei quali dieci con regime giuridico e
  trattamento economico di dirigenti dello Stato, tenuti
  all'osservanza rigorosa del segreto di ufficio.  Gli addetti al
  Segretariato, se già dipendenti dello Stato o di enti
  pubblici, sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni ed
  enti di provenienza e non possono essere candidati ad elezioni
  politiche ed amministrative.
     6.  Il funzionamento e la struttura dell'Autorità e del
  Segretariato sono disciplinati da un regolamento adottato,
  previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per
 
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  materia, dall'Autorità con deliberazione collegiale.
     7.  L'Autorità esercita le seguenti funzioni:
         a)  verifica la regolarità del bilancio
  certificato, che ciascun partito o movimento è tenuto a
  presentare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui
  si riferisce;
         b)  verifica, entro il 30 settembre di ciascun
  anno, la corrispondenza dei bilanci alle norme sul
  finanziamento pubblico dei partiti e procede alla loro
  approvazione.  Nell'attività di verifica il collegio può
  avvalersi di tutte le amministrazioni pubbliche e di enti
  pubblici e privati, in particolare finanziari e bancari.  A tal
  fine l'Autorità ha i medesimi poteri di indagine spettanti
  alla magistratura ordinaria;
         c)  sovrintende al rispetto delle disposizioni
  concernenti la democraticità, la trasparenza e la regolarità
  del funzionamento dei partiti, di cui al capo II della
  presente legge.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-193 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0193 TOTPAG=0012 TOTDOC=0014 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=005 PAGFIN=0007 RIGFIN=019 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=019300 00 FASCIDC=13DDL0193 SORTNAV=0019300 000 00000 ZZDDLC193 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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