| (Approvazione dei bilanci dei partiti e dei movimenti
politici ed erogazione dei contributi pubblici).
1. La certificazione e l'approvazione del bilancio
costituiscono condizione per l'ammissione all'erogazione dei
contributi pubblici e degli altri benefìci a contenuto
patrimoniale previsti dalle leggi in vigore.
2. La mancata certificazione o il diniego di approvazione
del bilancio comportano la sospensione dell'erogazione dei
contributi pubblici e degli altri benefìci sino al termine
della legislatura. In tal caso ed in ogni altro in cui ne
ravvisi gli estremi, l'Autorità invia gli atti all'autorità
giudiziaria ai fini dell'eventuale promozione dell'azione
penale.
3. Le deliberazioni dell'Autorità sono assunte a
maggioranza.
4. I parlamentari non possono ricoprire cariche
amministrative nelle fondazioni di cui all'articolo 1.
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5. I contributi previsti dall'articolo 2 della legge 2
maggio 1974, n. 195, e dall'articolo 3 della legge 18
novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, sono
erogati su domanda del presidente del consiglio di
amministrazione delle fondazioni costituite ai sensi
dell'articolo 1 della presente legge.
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