| (Coordinamento, revisione ed integrazione delle norme
agevolative dello svolgimento dell'attività dei partiti).
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Governo è delegato a provvedere al
coordinamento, alla revisione e all'integrazione in un testo
unico delle norme vigenti che, direttamente od indirettamente,
comportino ausili, agevolazioni o benefìci patrimonialmente
valutabili per lo svolgimento dell'attività istituzionale dei
partiti politici. Sullo schema di testo unico deve essere
previamente richiesto il parere delle competenti Commissioni
parlamentari.
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