| (Disciplina dei contributi privati a partiti
ed esponenti politici).
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7,
primo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195, i privati
possono erogare contributi finanziari o prestazioni in beni o
servizi alle fondazioni costituite dai partiti e ad esponenti
politici. I contributi e le prestazioni possono avere come
destinatari anche circoli di cultura politica o strutture
organizzative di gruppi interni o esterni ai partiti purché
individuabili come soggetti di diritto a norma delle vigenti
leggi.
2. L'ammontare dei contributi o l'equivalente monetario
dimostrato dei beni o servizi prestati, rubricato sotto la
voce "donazioni, contributi e prestazioni a fondazioni,
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strutture o esponenti politici", deve essere denunciato nei
bilanci delle società e nelle dichiarazioni dei redditi delle
persone fisiche e giuridiche e può essere dedotto nella misura
massima del 40 per cento dal reddito imponibile. In caso di
mancata o irregolare dichiarazione, oltre alle ordinarie
sanzioni fiscali, i responsabili sono puniti con una ammenda
pari a dieci volte la somma non dichiarata.
3. Chiunque eroghi contributi finanziari o prestazioni in
beni o servizi di valore superiore a tre milioni di lire
violando quanto disposto dal comma 2 è punito con la
reclusione da sei mesi a due anni e con l'interdizione dai
pubblici uffici per un periodo non superiore a cinque anni.
4. L'indicazione nominativa dei beneficiari dei contributi
o prestazioni deve essere contenuta in uno speciale allegato
ai bilanci ed alle dichiarazioni a fini fiscali ed è
conoscibile unicamente dagli uffici dell'amministrazione
finanziaria, dai membri dell'Autorità indipendente di
controllo e del suo Segretariato e dall'autorità
giudiziaria.
5. Chiunque, al di fuori degli erogatori del contributo o
prestazione o dei beneficiari di essi, rende noti dati
identificativi contenuti negli allegati ai bilanci o alle
dichiarazioni è punito con la reclusione da uno a tre anni.
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