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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3677
DDL0193-0009
Progetto di legge Camera n. 193 - testo presentato - (DDL13-193)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C193. TESTIPDL
...C193.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC193 ZZ13 ZZPD ZZPR
         (Disciplina dei contributi privati a partiti
                   ed esponenti politici).
       1.  Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7,
  primo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195, i privati
  possono erogare contributi finanziari o prestazioni in beni o
  servizi alle fondazioni costituite dai partiti e ad esponenti
  politici.  I contributi e le prestazioni possono avere come
  destinatari anche circoli di cultura politica o strutture
  organizzative di gruppi interni o esterni ai partiti purché
  individuabili come soggetti di diritto a norma delle vigenti
  leggi.
     2.  L'ammontare dei contributi o l'equivalente monetario
  dimostrato dei beni o servizi prestati, rubricato sotto la
  voce "donazioni, contributi e prestazioni a fondazioni,
 
                               Pag. 9
 
  strutture o esponenti politici", deve essere denunciato nei
  bilanci delle società e nelle dichiarazioni dei redditi delle
  persone fisiche e giuridiche e può essere dedotto nella misura
  massima del 40 per cento dal reddito imponibile.  In caso di
  mancata o irregolare dichiarazione, oltre alle ordinarie
  sanzioni fiscali, i responsabili sono puniti con una ammenda
  pari a dieci volte la somma non dichiarata.
     3.  Chiunque eroghi contributi finanziari o prestazioni in
  beni o servizi di valore superiore a tre milioni di lire
  violando quanto disposto dal comma 2 è punito con la
  reclusione da sei mesi a due anni e con l'interdizione dai
  pubblici uffici per un periodo non superiore a cinque anni.
     4.  L'indicazione nominativa dei beneficiari dei contributi
  o prestazioni deve essere contenuta in uno speciale allegato
  ai bilanci ed alle dichiarazioni a fini fiscali ed è
  conoscibile unicamente dagli uffici dell'amministrazione
  finanziaria, dai membri dell'Autorità indipendente di
  controllo e del suo Segretariato e dall'autorità
  giudiziaria.
     5.  Chiunque, al di fuori degli erogatori del contributo o
  prestazione o dei beneficiari di essi, rende noti dati
  identificativi contenuti negli allegati ai bilanci o alle
  dichiarazioni è punito con la reclusione da uno a tre anni.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-193 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0193 TOTPAG=0012 TOTDOC=0014 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0008 RIGINIZ=020 PAGFIN=0009 RIGFIN=024 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=019300 00 FASCIDC=13DDL0193 SORTNAV=0019300 000 00000 ZZDDLC193 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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