| (Disciplina delle spese elettorali).
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5,
comma 4, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le spese
documentate inferiori alla somma di lire cinque milioni
sostenute dai candidati che si avvalgono esclusivamente di
denaro proprio sono integralmente deducibili dal reddito
imponibile dei candidati stessi in sede di dichiarazione dei
redditi delle persone fisiche.
2. Dopo il comma 6 dell'articolo 7 della legge 10 dicembre
1993, n. 515, è inserito il seguente:
"6- bis. La documentazione di cui al comma 6 deve
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essere inoltre inviata all'Autorità indipendente di controllo,
che può procedere ad accertamenti sulla sua veridicità. Ove
risultino violate disposizioni di legge l'Autorità ne dà
comunicazione all'autorità giudiziaria, al presidente
dell'organo collegiale nel quale il candidato sia stato
eventualmente eletto ed all'interessato. Fermo restando quanto
disposto all'articolo 15, dal momento del ricevimento della
comunicazione da parte del presidente del collegio l'eletto è
sospeso dall'ufficio elettivo".
3. All'articolo 12, comma 3, terzo periodo, della legge 10
dicembre 1993, n. 515, dopo le parole: "controllo eseguito"
sono inserite le seguenti: ", dandone altresì notizia
all'Autorità indipendente di controllo".
4. Dopo il comma 8 dell'articolo 15 della legge 10
dicembre 1993, n. 515, è inserito il seguente:
"8- bis. La falsità della dichiarazione di cui al
comma 8 è punita con la reclusione da uno a due anni, ferme
restando le sanzioni per la mancata presentazione. La stessa
pena si applica ai soggetti tenuti per legge a controfirmare
la dichiarazione ovvero la documentazione allegata".
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