| (Ordinamento interno dei partiti).
1. I partiti rappresentati nel Parlamento nazionale o
nel Parlamento europeo o in almeno un consiglio regionale o
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provinciale o, comunque, dei comuni la cui popolazione è
complessivamente superiore a duecentomila abitanti sono tenuti
ad approvare uno statuto disciplinante un ordinamento interno
a base democratica in conformità alle disposizioni della
presente legge. Lo statuto è redatto per atto pubblico.
2. I partiti esistenti devono adeguare i propri statuti e
depositarli presso un notaio entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
3. Ove negli statuti la competenza a procedere alle
modifiche sia riservata al congresso nazionale del partito,
l'adeguamento dovrà avvenire nel primo congresso successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque
non oltre un anno.
4. Gli statuti dei partiti, una volta adeguati, devono
essere depositati presso il Segretariato dell'Autorità
indipendente di controllo di cui all'articolo 3.
5. Entro sessanta giorni dal deposito, l'Autorità verifica
la corrispondenza fra le norme dello statuto e le disposizioni
della presente legge. In caso di accertata non corrispondenza
invita il partito ad adeguare lo statuto entro sessanta
giorni. Ove il partito non ottemperi procedendo anche in
deroga all'ordinario procedimento di modifica statutaria,
l'Autorità dispone la sospensione del finanziamento e di tutti
gli ausili finanziari pubblici.
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